Quella minima prevista con riferimento all'oggetto della deliberazione e al tipo di assemblea. Anche se la deliberazione anteriore, revocata o modificata, fosse stata presa all'unanimità.
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Egregio Nemesis, grazie per la Sua risposta.
Gradirei, se possibile, poter avere un ulteriore approfondimento, prendendo lo spunto da quanto riportato in una precedente discussione su un tema analogo a quello da me proposto che trascrivo di seguito:
"goost0804 non specifica quali siano le modalita', le maggioranze ed i millesimi che occorrono per poter modificare,annullare e/o sostituire una delibera condominale assunta precedentemente e con i criteri di legge previsti.
Per quanto di mia conoscenza, per modificare, annullare o sostituire una delibera condominiale assunta in maniera legale, necessita che la nuova delibera sia assunta con i medesimi criteri che hanno dato vita alla precedente che si possono cosi' riassumere :
- Numero dei condomini partecipanti e/o rappresentati per delega alla nuova assemblea : UGUALI e/o MAGGIORI rispetto a quelli che hanno deliberato in precedenza ;
- Numero dei millesimi necessari per la NUOVA DELIBERA : UGUALI e/o MAGGIORI rispetto a quelli che hanno deliberato in precedenza.
Fermo restando le modalità tecnico-giuridiche per dar luogo ad una NUOVA convocazione di assemblea condominiale che possa deliberare in merito.
"
Dando per buono quanto sopra, sarebbe possibile avere il riferimento normativo a supporto di tale interpretazione?
Grazie ancora a Lei per la disponibilità sinora data, e/o a chi potrà darmi un puntuale riscontro in merito.