certo e le condivido pienamene. quello che non condivido è la tua analisi, per me, distorta di quanto io affermo.
vedi tu mi imputi affermazioni che non ho detto. Se la copertura inclinata è condominiale, il sottotetto è condominiale, quindi anche gli abbaini sono condominiali, in base a quale ragionamento affermi che io abbia sostenuto che i costi di riparazione saranno in capo al proprietario dell'ultimo piano?
Il proprietario dell'ultimo piano, caso mai, sarà il danneggiato ed il condominio dovrà pagargli i danni.
Ti ho già spiegato che per le finestre, e gli abbaini sono ritenuti tali (o punti luce se non permettono l'affaccio), non esiste alcun documento specifico che ne attesti la proprietà perché seguono la proprietà della unità immobiliare a cui servono.
Levami la curiosità tu , precedentemente, hai scritto che hai maturato una esperienza personale di 30 anni; di che cosa ti occupavi, se è lecito chiedere?
Secondo te le mie affermazioni sono distorte, al tempo stesso richiami il C.C. il cui contenuto conferma quello che sostengo nei miei commenti. L’art..1117 fa un elenco non esaustivo delle parti comuni dell'edificio, chiarendo che gli stessi possono anche considerarsi esclusi dalla proprietà comune quando è accertata almeno uno dei seguenti criteri.
1) sono destinate al servizio esclusivo di un singolo,
2) atto scritto attesta sia proprietà esclusiva
La legge prescrive in ragione a questi criteri, che anche in assenza di un atto scritto o Regolamento Condominiale, strutture e parti comuni necessari all'esistenza stessa dell'edificio e a servizio di un interesse comune, ai sensi dell'art. 1117 sono elementi sufficienti per identificarli come proprietà condominiale.
Ecco perché non condivido la tua affermazione …
- I diritti di uso esclusivo, contrariamente a quanto hai scritto, vanno riportati anche loro sugli atti pubblici,
LO STESSO i muri perimetrali, tetto e struttura dell'abbaino che compone il tetto. Sono destinati a servizio di un beneficio e protezione comune del sottotetto e vani sottostanti, e sono elementi indivisibili del fabbricato stesso, ai sensi dell'art. 1117 rientrano nelle proprietà comuni senza che rilevi la circostanza che il sottotetto sia proprietà privata. Contrariamente le finestre (del muro o abbaino), senza la necessità di atto scritto per lo stesso criterio normativo, restano escluse dalle parti comuni perché sono destinate al servizio e godimento di una sola parte dell'immobile. Ecco perché non condivido le tue affermazioni …
- L'unico caso in cui gli abbaini siano condominiali è quello in cui questi servano per illuminare un sottotetto condominiale.
- allora le finestre aperte su tali muri, se non c'è un documento che ne attesti la proprietà, sono da considerare condominiali
Con ciò, cambiare la "finestra dell'abbaino" non è Il tema principale, il proprietario del sottotetto intende posare un velux apportando modifiche alla struttura dell'abbaino, che le normative definiscono un elemento integrato alla struttura e alla conformazione architettonica del tetto. Requisiti sufficienti ai senti dell'art. 1117 per definirli di proprietà condominiale.
Nonostante ciò, il diritto per il proprietario a fare l’intervento rimane la stessa, cambia solo il procedimento e consensi da ottenere che lo autorizzano eseguire la modifica.
Ribadisco e chiudo sottolineando che le mie sono solo opinioni per argomentare i tuoi riscontri, non sentenze che ti impongono dove dove sta la ragione, nulla di più.