Soldino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti, abito in un edificio con 12 condomini, uno di questi all'ultimo piano ha deciso di modificarsi un suo abbaino intendendo applicargli un velux nella parte superiore per aumentare la luce nella stanza. Ho visto che l'art. 1102 del codice civile permette la modifica delle parti comuni (in questo caso il tetto) senza l'obbligo di permessi assembleari, ma noi però abbiamo un regolamento condominiale acquisito all'atto di acquisto dell'immobile e sottoscritto da tutti il quale dice che per modificare le parti comuni c'è l'obbligo di una delibera assembleare. Quindi mi domandavo se prevale quest'ultimo sul codice civile. Se invece il condomino può modificare una parte comune senza nessun consenso degli altri condomini, mi domando a cosa serva il regolamento condominiale. Grazie
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Occorre sapere come è fatta la struttura dell'abbaino, solitamente è in calcestruzzo armato per la parte di copertura e comunque è una modifica vi prospetto che prevede non solo l'autorizzazione condominiale ma principalmente quelle autorizzative del comune.
Il condomino ha avvisato l'amministratore del suo intento?
 

Soldino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Occorre sapere come è fatta la struttura dell'abbaino, solitamente è in calcestruzzo armato per la parte di copertura e comunque è una modifica vi prospetto che prevede non solo l'autorizzazione condominiale ma principalmente quelle autorizzative del comune.
Il condomino ha avvisato l'amministratore del suo intento?
Si, il condomino aveva avvisato l'amministratore, il quale gli ha suggerito le regole del regolamento di condominio contrattuale, ma poi a distanza di tre mesi ha comunicato all'amministratore l'inizio dei lavori al 26 di agosto senza interpellare i restanti condomini perchè secondo lui l'art. 1102 del C.C. lo prevede. Sembra che abbia le autorizzazioni comunali, confermo che il tetto dell'abbaino è in cemento armato e li praticheranno un foro da 1mq circa dove verrà messo un velux. Nel nostro regolamento condominiale contrattuale c'è scritto chiaramente che qualsiasi modifica alle parti comuni deve essere deliberata dall'assemblea. I condomini non sono contrari alla modifica, ma vogliono essere tutelati su eventuali spandimenti futuri ed avere delle garanzie.
Grazie per la risposta.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Manca una foto o uno schizzo per capire bene tuttavia secondo me l'art. 1102 c.c. non è citato correttamente.
se l'abbaino è previsto dal permesso di costruire/licenza edilizia, ed il sottotetto è di proprietà privata, la parte di copertura dell'abbaino è di proprietà.
images

il proprietario può fare questa modifica per dare più luce all'ambiente.
127686-01-XXL.jpg
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Secondo quanto ho capito la parte di copertura dell'abbaino è di proprietà comune cosi come il tetto di copertura che copre il sottotetto di proprietà privata ma anche edificio o parte di esso art. 1117 cod. civ.
 

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