sauro2

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Proprietario Casa
Scusate il disturbo ma se io sono proprietario di due appartamenti, uno abitazione principale e l'altra data in uso gratuito a mia madre. Nel quadro b a colonna 2 indico il codice 10 ma a colonna 12 mi sembra che non devo indicare niente... o sbaglio?
A pagina 17 delle istruzioni, nel paragrafo "fabbricati non locati", infatti, tra parentesi mi sembra di capire che sono esclusi dall'indicazione del codice 3 gli immobili con codici 2, 9, 10 e 15 nella colonna 2 dei righi B1 a B8.
grazie per la risposta.
sauro2
 

Giovanni Spinella

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Al contrario, mi sembra proprio che tu debba inserire il codice '3'.
Io interpreto il paragrafo a cui fai riferimento in questo modo:
"dal 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11, escludendo A10 (uffici), ed aventi codici di utilizzo '2', '9', '10' o '15', situati nello stesso comune dell'abitazione principale e assoggettasti all'IMU concorre alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF per il 50%.
In altri termini, se l'abitazione che hai dato in uso a tua madre e' nello stesso comune della tua abitazione principale e il tuo comune non ha esentato dall'IMU le abitazioni date in comodato gratuito ai congiunti, per il 2013 ti tocca pagare, oltre all'IMU (che avrai gia' pagato), anche il 50% delle imposte IRPEF sul reddito di fabbricato.
 

sauro2

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
come hai scritto tu non posso che concordare, e infatti tu hai aggiunto oltre che (uffici) anche la virgola che nelle istruzioni ufficiali non c'e'.
allora perche non intepretarla"non locati, appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11, escludendo A10 e escludendo immobili aventi codici di utilizzo '2', '9', '10' o '15',"
D'altronde, come dici tu io l'IMU l'ho pagata e all'inizio del paragrafo, infatti, le istruzioni dicono "in GEnerale l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali....

e poi.. il codice 15 riguarda immobili situati in Abruzzo dati in comodato a a persone con casa principale distrutta..... e ti fanno pagare il 50 di IRPEF??? alla faccia della solidarietà...
 

Giovanni Spinella

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Che dire... "per un punto Martin perse la cappa" e qui per una virgola...
Occorrerebbe avere un'interpretazione autentica da parte di Agenzia delle Entrate.
 

Giovanni Spinella

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Ho trovato sulla rivista online di Agenzia delle Entrate "Fisco Oggi" (25/02/2014) la seguente risposta ad una domanda simile sull'argomento:

"L’IMU sostituisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali regionale e comunale dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Con effetto dall'anno 2013 il reddito degli immobili a uso abitativo non locati, situati nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale, è assoggettato a IRPEF nella misura del 50 % (articolo 1, comma 718, della legge 147/2013). La norma fa riferimento solo agli immobili a uso abitativo non locati. Pertanto, il reddito di tali immobili situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%."

Quindi la concessione in comodato e' ininfluente: se l'immobile e':
  • nello stesso comune dell'abitazione principale
  • non locato
  • assoggettato a IMU
concorre all'IRPEF per il 50%.
 

sauro2

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
ritorno sul problema: il codice di utilizzo 15, nelle istruzioni a pag. 20 del 730/2014, viene richiamata l'ordinanza ministeriale 3813 del 29/9/2009 che recita:
Art. 5.
1. Per agevolare la piu' sollecita sistemazione alloggiativa delle
persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in attesa del rientro nelle
abitazioni riparate o ricostruite, i contratti di locazione o
comodato stipulati in applicazione dell'art. 11 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009,
dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3769 del 15 maggio 2009, nonche' dell'art. 2, commi 1 e 10 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esenti da ogni tributo e
diritto. Per i contratti di cui al presente comma, gia' stipulati
alla data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la
registrazione di cui all'art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e' sospeso fino al 30 novembre 2009.
2. In considerazione delle esigenze abitative di natura temporanea
soddisfatte dai contratti di cui al comma 1, il reddito imponibile
derivante al proprietario e' ridotto del 30%. Il l
ocatore, per godere
di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
nonche' quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI.

che io la capisco che se da reddito cioè in comodato oneroso il reddito è ridotto del 30%, ma se il comodato è gratuito.... non c'è reddito....
 
J

JERRY48

Ospite
Il "comodato è essenzialmente gratuito" (testuale nell'art. 1803 c.c., rubricato "definizione"), in quanto, se vi fosse un pagamento in denaro, ci troveremmo di fronte ad un altro tipo di contratto e cioè alla locazione (ciò che, nel linguaggio comune, viene sempre chiamato affitto, mentre tale nome spetta solo alla locazione di beni produttivi; art. 1615 c.c.). Dunque è pleonastico ed errato parlare di comodato gratuito: il comodato è sempre gratuito o non è un comodato.

Esiste tuttavia il comodato oneroso, che si verifica allorquando chi riceve in comodato il bene si obbliga ad adempiere ad una prestazione che, tuttavia, non assurge a corrispettivo del godimento. Es: la concessione in comodato della propria villa per il periodo estivo, in cambio della semina dell'erba in giardino, e della cura delle siepi.

La Cassazione ha qualificato come oneroso un comodato che prevedeva, da parte del comodatario, il pagamento di una somma periodica idonea al solo rimborso delle spese (Cass. 2001, n. 3021).

In alcuni casi è possibile che il contratto di comodato preveda un risarcimento per le spese vive della cosa: caso frequente è che il condominio negli immobili sia a totale carico del comodatario (colui che ha ricevuto la cosa).
 

sauro2

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
grazie jerry48 per le delucidazioni però non ha dato risposta ai miei dubbi riguardo alla questione iniziale sul quadro b del 730
 

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