uva

Membro Storico
Proprietario Casa
alla mia domanda,
Per quanto riguarda la domanda sulla compravendita fittizia, nell'altra tua discussione ti hanno linkato un articolo che può essere utile:
(nel post n. # 11 di @Pierluigi49)
 

Jessmaya94

Membro Junior
Conduttore
Per quanto riguarda la domanda sulla compravendita fittizia, nell'altra tua discussione ti hanno linkato un articolo che può essere utile:
(nel post n. # 11 di @Pierluigi49)
Si si grazie mille non avevo letto
 

ACTARUS

Membro Attivo
Come detto, la presenza degli altri figli non é necessaria; probabilmente vi vuole tutti dal notaio per avere la vostra accettazione formalizzata in modo che poi non possiate poi appellarvi e invocare la legittima.
Purtroppo non potete fare molto oggi, come già hanno scritto altri. Però farei presente a padre e figlio che impugnerete la vendita, non ritenendola equa.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
probabilmente vi vuole tutti dal notaio per avere la vostra accettazione formalizzata in modo che poi non possiate poi appellarvi e invocare la legittima
No. È nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
 

ACTARUS

Membro Attivo
Grazie Nemesis dell'informazione. A me era successo in una vendita ex-donazione che una figlia (non "donata") era intervenuta per approvare l'atto e credevo servisse.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
era successo in una vendita ex-donazione che una figlia (non "donata") era intervenuta per approvare l'atto
Non per "approvare" la donazione. Ma per rinunciare all'eventuale azione di restituzione contro coloro che hanno acquistato, a qualsiasi titolo, dal donatario.
Tale rinuncia non può essere considerata un patto successorio rinunziativo, nullo ex art. 458 c.c., in quanto con la donazione il bene fuoriesce dal patrimonio del donante prima del suo decesso. Ciò significa che non si può considerare una rinuncia a un bene che sarà nel patrimonio del donante al momento della sua morte.
L'azione di restituzione è diversa da quella di riduzione. Quest'ultima, se effettuata prima dell'apertura della successione, sarebbe nulla, come già scritto.
 

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