Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni prevedono la proroga agli sfratti per terminata locazione, ma non per quelli di morosità (mancato pagamento dell’ affitto). Potranno beneficiare della proroga soltanto coloro che non superano in reddito lordo di 27 mila euro nel nucleo famigliare e che abbiano in famiglia un ultra 65enne oppure malati terminali o portatori di handicap o figli a carico dal punto di vista fiscale. Ma non solo. Il blocco degli sfratti 2011 è previsto solo nei capoluoghi di provincia o nei comuni confinanti con almeno 10mila abitanti oppure nelle città ad alta densità abitativa.
Coloro che usufruiscono della proroga non devono possedere altra residenza nella regione e pagheranno per tutto il periodo in cui avranno lo sfratto bloccato del 20% in piu’ sull’affitto piu’ la rivalutazione Istat. Per beneficiare della proroga basta un’autocertificazione spedita al proprietario il quale può opporsi ricorrendo all’ autorità giudiziaria dimostrando infondate le richieste del locatario.
La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione.
Pertanto credo che il blocco non riguardi il caso in questione.