mariopiero

Membro Attivo
Buongiorno, chiedo i Vostri pareri sulla ripartizione della spesa per il rifacimento impianto luci scale ed il relativo quadro elettrico.
Detto quadro elettrico (CON UN UNICO INTERRUTORE) alimenta anche un motore per cancello scorrevole motorizzato ed una autoclave.
Premetto che Io ho una proprietà al piano terra adibita a parcheggio
Questa proprietà ha ingresso solamente dal lato strada pubblica e non ho proprietà nel parcheggio condominiale.
Dal vano scale non ho nessun ingresso nella mia proprietà.
Adesso si è deliberato di mettere a norma l'impianto elettrico delle scale ed installare nuove linee elettriche per
alimentatore amplificatore impianto di antenna (nel mio locale non esiste impianto tv condominale) in quanto
attualmento un intervento dell'interrutore generale seziona anche l'amplificatore tv.
Il quesito: devo partecipare alla ripartizione delle spese anche se non ho alcuna servizio di detto impianto, inoltre installando nuove linee è una innovazione?
GRAZIE MARIO
 
O

Ollj

Ospite
Detto quadro elettrico (CON UN UNICO INTERRUTORE) alimenta anche un motore per cancello scorrevole motorizzato ed una autoclave.
Premetto che Io ho una proprietà al piano terra adibita a parcheggio
Questa proprietà ha ingresso solamente dal lato strada pubblica e non ho proprietà nel parcheggio condominiale.
Se Lei, causa la sua proprietà, utilizza (anche solo potenzialmente) il cancello carraio, lei dovrà compartecipare pro quota millesimale ma solo per la spesa relativa al cancello; infatti l'amministratore dovrà, partendo dalla spesa generale, definire il costo imputabile alla messa a norma del solo motore elettrico e dii conseguenza definire la quota che le spetta. La sua quota parte risulterà assai modesta. Non si servisse del cancello nè di alcun sistema collegato al vano scale, lei dovrà essere del tutto esonerato
 

Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
Lei è proprietario di un box con accesso dalla pubblica via? Se così è lei non deve pagare nulla, ossia neanche l'antenna, secondo me.
 

mariopiero

Membro Attivo
L'amministratore del condominio mi ha consegnato copia di questa sentenza


La spesa sopportata da un condomino per far effettuare i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale (ai sensi della legge n. 46/1990) deve essere suddivisa, anche per i locali che non hanno ingresso dall'accesso condominiale, secondo il criterio di ripartizione previsto dall'art. 1123, primo comma, del Codice civile.

Pertanto, il Tribunale Civile di Palermo, disponendo che il pagamento delle suddette spese debbano essere suddivise in base al criterio dell'uso che ciascun condomino può fare della parte condominiale interessata dai lavori (ex art. 1123, secondo comma, Codice civile), ha violato il disposto dell'art. 1123, primo comma, del Codice civile.

Lo ha stabilito la seconda sezione della Cassazione civile con la sentenza n. 17880/2014.
IL CRITERIO DELL'USO NON SI APPLICA ALLA SPESA ATTINENTE ALL'IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE. La Cassazione ha accolto la doglianza del ricorrente secondo la quale il giudice di secondo grado ha sbagliato nel ritenere applicabile, nel caso di specie, il secondo comma, e non il primo, dell'art. 1123 cod.civ. Il ricorrente ha infatti osservato che la c.t.u. aveva accertato che i lavori in questione riguardavano esclusivamente parti condominiali e non beni di singoli condomini, con la conseguenza che ad esse avrebbero dovuto partecipare anche i proprietari dei locali che, pur non accedendo direttamente dall'androne condominiale, facevano parte del condominio, secondo il criterio di ripartizione di cui al primo comma dell'art. 1123 codice civile.

La suprema Corte, nel dare ragione al ricorrente, muove dalla considerazione che “l'impianto elettrico condominiale, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod.civ., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i partecipanti al condominio”.

Quindi, “l'articolo 1123 secondo comma, cod. civ. trova applicazione con riferimento alle spese attinenti a quelle parti e quei servizi comuni dell'edificio in condominio che per loro natura sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini. La norma non trova pertanto applicazione con riguardo alla spesa attinente all'impianto elettrico condominiale, che, come sopra chiarito, è comune a tutti i partecipanti al condominio (v. Cass., sent. n. 12737 del 2001)”.
 
O

Ollj

Ospite
Quando l'ottusità di un amministratore e l'asettica valutazione di un Giudice si incontrano!
La sentenza ritiene che si debba presumere la sua proprietà sull'impianto elettrico dell'androne per il semplice fatto che il suo rogito non lo esclude, limitandosi a valutare l'art.1123 come se fosse composto di un solo comma.
Mah! Non condivido.
 

mariopiero

Membro Attivo
SCUSATEMI , mi potete dare ulteriori informazioni su questo argomento?
In quanto l'amministratore continua ad insistere con la sentenza della cassazione nr 17880 del 12 agosto 2014.
GRAZIE MARIO
 

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