la legge prevede una forma precisa per il contratto preliminare:
Quella scritta, contente tutti i dati essenziali del contratto.
La L. 28-2-1997, n°30 ha reso obbligatoria la trascrizione del preliminare.
A me risulta l'obbligatorietà della registrazione del contratto preliminare presso l'agenzia delle entrate.
Cosa ben diversa è la trascrizione presso i pubblici registri immobiliari.
Ti dispiacerebbe citare l'articolo della Legge 30 del 28/2/1997 dovè è indicato che le parti sono obbligate alla trascrizione?
PS: Quando viene stipulato un contratto preliminare da un Notaio dove lo stesso accerta l'identità delle parti e lo riporta nel preliminare con la dicititura (più o meno)" oggi xx/xx/xx da vanti a me Notaio XXXXX sono presenti i sigg: xxxx ed i sig xxxx della cui identità sono certo.......", questo è obbligato sia alla registrazione che alla trascrizione. Per questo motivo, spesso molti Notai evitano di "davanti a me Notaio...." ma predispongono semplicemente un preliminare che fanno firmare alle parti e si scaricano della responsabilità della registrazione e della trascrizione.
Caro cshape, tutto questo, non per polemizzare, ma per vedere se con il tuo contributo e con quello deglia altri partecipanti al forum, piano piano riusciamo a fare chiarezza.:daccordo:
Aggiunto dopo 10 minuti :
Per adesso io ho trovato questo, dove però si parla di:
"devono essere trascritti se risultano da atto pubblico da da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente".
Legge 28 febbraio 1997, n. 30
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1997)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997
Art. 3.
Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette.
1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari). - 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643 , anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione , devono essere trascritti se risultano da atto pubblico da da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno della data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652 , primo comma , numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti , la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita', e sia stata completata la copertura".
Per cui per adesso rimango del parere che una scrittura privata senza sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente, registrata, Ha pieno valore per quanto riguarda le obbligazioni assunte tra le parti, ma non è opponibile a terzi per la sua mancata trascrizione.