Antonio Azzaretto
Membro dello Staff
"Il D.lgs. 28/2010 è in pratica un nuovo istituto giuridico finalizzato all deflazione del sistema giudiziario italiano relativamente al carico di arretrati, e soprattutto relativamente al rischio di una nuova sopravvenienza e cioè del fatto che si possa accumulare ulteriore ritardo" (Dichiarazione del Ministro Angelino Alfano durante la conferenza stampa avvenuta il 28 ottobre 2009).
Si tratta, di fatto, dell' introduzione di una forma di mediazione obbligatoria.
Per rifiutare di partecipare al tentativo di conciliazione occorrerà un "giustificato motivo" (art. 8, comma 5).
Dal 20 marzo 2010, la norma prescrive l' obbligo da parte degli avvocati di informare i propri clienti (tanto attori, quanto convenuti), della possibilità/obbligo di utilizzare la mediazione per la risoluzione delle controversie, nonchè dei benefici fiscali previsti dalla legge.
L' avvocato deve dare le informazioni suddette per iscritto al momento del conferimento dell' incarico da parte del Cliente, e tale documento, sottoscritto dall' assistito, deve essere allegato all' atto introduttivo dell' eventuale giudizio.
Istituzione dell' obbligo di legge
L' art. 5 del D.lgs. 28/2010 recita testualmente:
Chi intende esercitare in giudizio un' azione relativa ad una controversia in materia di condominio (...omissis di altre svariate materie), è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.
L' esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Durata
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
Si tratta, di fatto, dell' introduzione di una forma di mediazione obbligatoria.
Per rifiutare di partecipare al tentativo di conciliazione occorrerà un "giustificato motivo" (art. 8, comma 5).
Dal 20 marzo 2010, la norma prescrive l' obbligo da parte degli avvocati di informare i propri clienti (tanto attori, quanto convenuti), della possibilità/obbligo di utilizzare la mediazione per la risoluzione delle controversie, nonchè dei benefici fiscali previsti dalla legge.
L' avvocato deve dare le informazioni suddette per iscritto al momento del conferimento dell' incarico da parte del Cliente, e tale documento, sottoscritto dall' assistito, deve essere allegato all' atto introduttivo dell' eventuale giudizio.
Istituzione dell' obbligo di legge
L' art. 5 del D.lgs. 28/2010 recita testualmente:
Chi intende esercitare in giudizio un' azione relativa ad una controversia in materia di condominio (...omissis di altre svariate materie), è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.
L' esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Durata
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.