Luigi Criscuolo

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sia per i diritti retroattivi della/del neoconiuge sul patrimonio preesistente e personale del de-cuius.
scusa quando uno muore tutti i suoi beni vanno in successione:personali ed in comunione. Non capisco il tuo intervento. La neo sposa avrà diritti sul patrimonio esistente dalla data del matrimonio: cioè da quando ha fatto famiglia.
 

Nemesis

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Luigi Criscuolo

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Allora perché hai scritto quella frase sbagliata?
l'ho scritta perché la mia ragione non è completamente convinta che la neo sposa possa accampare pretese per atti (in modo particolare donazioni) compiute dal marito diversi anni prima che la signora diventasse moglie. Il 556 si usa PREVALENTEMENTE per vedere se il de cuius , nelle sue disposizioni testamentarie, ha superato la quota disponibile. Nella successione legittima di cui stiamo discutendo la neo sposa dividerà con i figli di primo letto del marito quello che c'è. A meno che qualcuno spifferi alla vedova che il marito prima di sposarla aveva avuto una "conoscenza" con un'altra persona e quando questa "conoscenza" è terminata lui le abbia elargito una cospicua donazione.
 

basty

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Non credo che il 556 si usi prevalentemente. Se esiste , si applica: il problema sta li.
Dovrebbe essere emendato: ha senso la sua applicazione se le donazioni potenzialmente producono un danno (lesione della legittima) a chi fin da quel momento era titolare dei diritti successori.

Ma non ha senso venga applicato nei confronti di chi al tempo delle donazioni era un illustre estraneo.

Non capisco il tuo intervento.
Adesso lo hai capito ?
 

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