Scusa Jrogin, forse ricordo male, ma non mi risulta che due coniugi possano avere due prime case nello stesso comune...
Ciascuno dei due coniugi, se in separazione dei beni, può usufruire dei benefici se...........
I REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di
abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento
ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere
dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla
entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza
nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta
sul territorio italiano.
b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile
da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale,
di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,
acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.