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Per quanto riguarda l'IVA agevolata al 10%, questa è applicabile ai lavori di manutenzione effettuati nelle parti comuni, a condizione che la superficie utile destinata, nell'edificio, a uso abitativo (vale a dire a u.i. accatastate nella categoria A, fatta eccezione per l'A/10) prevalga su quella destinata a uso diverso, come, nel caso di specie, a negozi (non conta il numero delle unità immobiliari: ciò che rileva è la loro superficie utile). Mentre, se vengono effettuati lavori di manutenzione in un'unità NON abitativa, anche se sita in un edificio a prevalente destinazione abitativa, l'aliquota IVA applicabile è quella ordinaria del 22%.I lavori di manutenzione straordinaria effettuati da un privato,su un negozio,in un fabbricato a prevalente uso abitativo,con interventi edilizi su parti comuni:muri maestri,soffitti,suolo,danno luogo ad IVA agevolata e relative detrazioni fiscali?
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