Art.1117 cc: ...parti comuni dell'edificio sono: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, ecc. Dunque queste parti dell'edificio sono di proprietà comune. Alla loro manutenzione "straordinaria", in quanto eccede l'ordinarietà, è tenuto il proprietario dell'appartamento, in proporzione ai millesimi di proprietà. All'affittuario, per contro spetteranno le spese "ordinarie" quali ad es.: sostituzione di un vetro rotto della finestra, manutenzione degli scarichi, cambio lampadine, ecc. Anche la coibentazione del tetto, in quanto elemento finalizzato al benessere generale dell'immobile, rientra fra le parti comuni e ne segue la sorte.