Riccardo72

Oggi è il mio Compleanno!
Ciao a tutti,

un pensiero che mi è venuto riguarda proprio le spese di manutenzione ordinaria della caldaia comune alle varie unità immobiliari di un edificio.
La detrazione del 50% riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni degli edifici residenziali.
Quindi anche questa tipologia annuale di manutenzione è detraibile secondo voi? La caldaia di fatto è una parte comune?
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Ciao a tutti,

un pensiero che mi è venuto riguarda proprio le spese di manutenzione ordinaria della caldaia comune alle varie unità immobiliari di un edificio.
La detrazione del 50% riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni degli edifici residenziali.
Quindi anche questa tipologia annuale di manutenzione è detraibile secondo voi? La caldaia di fatto è una parte comune?
No, è detraibile la spesa relativa alla riparazione (senza innovazione) o alla sostituzione della caldaia, ma non la sua manutenzione annuale.
 
Ultima modifica:

Fagiani Sarah

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Le manutenzione straordinarie sono detraibile al 50% anche sulle caldaie che vengono sostituite in toto o innovate anche solo in parte; eventuali manutenzioni straordinarie dell'impianto termico, idraulico o altro che apporti miglioramenti delle situazioni igienico sanitarie.
ex: in un condominio con centrale termica obsoleta è possibile la detraibilità del 50% dell'intera spesa in caso di sostituizione della centrale termica o di innovazione dell'impianto centralizzato per il riscaldamento
in caso di sostituzione degli scaldabagni di ciascun condomino che servono per la produzione di acqua calda è possibile la detraibilità del 50% per miglioramento delle situazioni igienico sanitarie.
Testo di riferimento

Ristrutturazioni edilizie ed. febbraio 2014, dell'Agenzia delle Entrate, da pag. 29 a pag. 31

Le manutenzioni ordinarie non sono detraibili; possono però avvalersi di un'aliquota IVA agevolata del 10%, ovvero il manutentore emette fattura al condominio presupponendo che sia costituito da sole unità abitative con aliquota IVA al 10% anzichè al 22%. Lo stesso vale per coloro che hanno impianto termico autonomo o scaldabagno.
Ne sono sicura perchè faccio questo lavoro: sono impiegata per una ditta di termoidraulica.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
possono però avvalersi di un'aliquota IVA agevolata del 10%, ovvero il manutentore emette fattura al condominio presupponendo che sia costituito da sole unità abitative con aliquota IVA al 10% anzichè al 22%
Se viene sostituita la caldaia, questa costituisce uno dei cd "beni significativi" per cui si avrà IVA agevolata 10% fino a concorrenza valore manodopera. Sulla parte residua sarà applicata l'IVA ordinaria al 22%.
 

Riccardo72

Oggi è il mio Compleanno!
Ciao, grazie per gli interventi.

Il punto che a me non torna, e per il quale vi chiederei un chiarimento è
* dalla Guida Agenzia delle Entrate ristrutturazioni edilizie (agosto 2012), leggo a pag. 8:
I lavori [...] sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione
fiscale sono ... B:
quelli indicati alle lett. a) [...] del Dpr 380/2001
*
nel citato DPR lett a) leggo: gli interventi edilizi che riguardano le opere [...] necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Quindi mi verrebbe da dire che la manutenzione annuale appartiene alle opere volte a mantenere in efficienza gli impianti, e quindi "dovrebbe" essere detraibile.

Cosa ne pensate?
Se non è così, mi aiutate a capire qual è il passaggio che non interpreto correttamente?

Un grazie come sempre
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
fino a concorrenza valore manodopera.
Ossia, se m è la manodopera e b il bene (con b maggiore di m):
2 * m è tassato al 10%,
(b - m) al 22%,
ossia:
Imposta = 2 * m * 0,1 + (b - m) * 0,22 = 0,22 * b - 0,02 * m .

Se ad esempio b = € 1.000 , m = € 200:
Imposta = € 220 - € 4 = € 216.
E' così?
 

Fagiani Sarah

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Se viene sostituita la caldaia, questa costituisce uno dei cd "beni significativi" per cui si avrà IVA agevolata 10% fino a concorrenza valore manodopera. Sulla parte residua sarà applicata l'IVA ordinaria al 22%.
Questo discorso vale solo per le spese soggette a recupero fiscale, quello che dicevo prima si riferisce all'aliquota IVA per le operazioni di manutenzione ordinaria o per esempio all'installazione di solari termici detraibili anch'essi al 50% solo che tutta la spesa va con aliquota IVA al 10%.
Quello che dice Riccardo72:

* nel citato DPR lett a) leggo: gli interventi edilizi che riguardano le opere [...] necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

secondo la normativa è da intendere come opera da eseguire in un certo momento per ripristinare l'efficienza degli impianti e quindi diventa straordinaria, tutto quello che è ordinario non è detraibile.
 

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