Gio48

Membro Attivo
Proprietario Casa
IMG_3251.jpeg
IMG_3251.jpeg
IMG_3251.jpeg
I giardini di 2 condomini (civ 57 sud e 59 a nord) sono separati da un muro lungo circa 25 metri, di spessore 30 cm, sormontato da una rete alta 130 cm molto vecchia e arrugginita sorretta da pali altrettanto vecchi, piena di aperture e staccata dal muro.
Il sedime dalla parte del del 59 è più alto (120 cm circa ad est) ed è digradante fino a circa 60 cm circa, dove sbocca sulla strada ad ovest). Dalla parte del 57 il muro è completamente libero e disposto su un cortile interno asfaltato.
Dalla parte del 59 è stata creata molti decenni or sono un'aiuola ad altezza muro dove ci sono alberi e arbusti. In particolare c'è una grossa edera molto fitta, che è cresciuta in maniera abnorme con tronchi parecchio grossi in alcuni metri della rete e arriva fino a terra al 57.
L'intonaco dalla parte del 57 è invece completamente libero, visto che da questa parte non c'è nulla in aderenza e risulta ammalorato in molte parti per effetto dell'umidità che proviene dal terreno adiacente del 59.
Il rifacimento dell'intonaco ammalorato dalla umidità del terreno e dall'innaffiamento (ora sospeso ) e la relativa verniciatura a chi compete?
A chi ha creato il danno?
A chi compete la il taglio della edera e la liberazione della rete dai grossi tronchi che la attraversano?
L'amministratore dichiara che i condomini non vogliono sostenere spese di nessun genere che non siano assolutamente indispensabili.
 

Allegati

  • IMG_8316.jpeg
    IMG_8316.jpeg
    537,2 KB · Visite: 35

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
innanzitutto il muro è in proprietà comune tra i due condomini? Cioè il confine passa per la mezzeria dello spessore del muretto? In questa situazione la manutenzione ordinaria viene fatta separatamente da ciascun condominio. Se il proprietario di valle lamenta delle infiltrazioni dal terreno del condominio di monte e non ottiene soddisfazione prima va in Mediazione e, se non sistema la faccenda, poi va dal Giudice di Pace. Il proprietario del terreno di monte deve provvedere a far cessare le infiltrazioni e risarcire i danni provocati.
Se il muro è di proprietà esclusiva di un solo dei confinanti la manutenzione ordinaria e straordinaria (rifacimento) è a suo carico.
 

Gio48

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sì il muro è un confine che appartiene al 50% ai 2 condomini.
Io sono il 57 e il 59, ha provocato il danno all'intonaco e alla rete a causa della SUA edera e dell' innaffiamento.
Ciò è evidente nelle foto anche perché il resto del muro non presenta questi due problemi.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il proprietario di valle lamenta delle infiltrazioni dal terreno del condominio di monte e non ottiene soddisfazione prima va in Mediazione e, se non sistema la faccenda, poi va dal Giudice di Pace.
A me sembra naturale che un terreno a monte riversi le acque a valle. Perché gli viene imputato il danno? A chi compete impermeabilizzare il muro di confine?
Supponiamo ad es che in montagna il proprietario a valle scavi per livellare il terreno ed a ridosso del confine realizzi un locale, che definirei seminterrato visto che verso monte confina col terrapienò che si è creato.
A chi compete che cosa?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
A me sembra naturale che un terreno a monte riversi le acque a valle.
vogliamo fare una distinzione tra il ruscellamento superficiale e l'acqua di falda contenuta nel terreno?
Quando si costruisce un muro di contenimento/sostegno questi parametri vengono considerati nel progetto.
Comunque questo caso riguarda un muro di confine, che solo in una porzione della sua lunghezza assume la funzione di muro di contenimento. Ciononostante chi sta dal lato ammalorato dalla umidità ha il diritto di pretendere che chi sta dalla parte opposta metta in atto tutte le procedure per evitare il degrado del muro medesimo.
 

Allegati

  • drenaggio muro.jpg
    drenaggio muro.jpg
    71,1 KB · Visite: 25

salves

Membro Assiduo
Professionista
Se i due fondi sono a livelli diversi così come dalla figura al tired 5, la ripartizione viene eseguita ai sensi dell'art.887 del codice civile, cioè il proprietario del fondo superiore affronterà le spese di manutenzione e costruzione dalle fondamenta fino al livello del suo suolo mentre rimarrà in parti uguali le opere occorrenti oltre a tale livello.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto