davidemarco

Membro Attivo
Proprietario Casa
come promesso ecco le foto:
la 1^è la vista dal basso verso l'alto della colonna da dove esce l'acqua.
la 2^è la facciata del condominio
la 3^si vede lo scolo dell'acqua piovana e la copertura in metallo del muro frontale
la 4^vista dall'alto della copertura ad angolo da dove forse scende l'acqua
la 5^ muro bagnato
la 6^ lamiera verde a triangolo retto
la 7^ vista della copula facente parte dell'ingresso carraio sottostante.
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Allegati

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Gianco

Membro Storico
Professionista
Le prime foto sono state fatte contro luce per cui la parte più importante risulta incomprensibile. Dalla quarta si intuisce che a lato del pilastro all'estremità del canale di gronda è stato sistemato uno scarico che con un discendente, retrostante lo stesso pilastro, convoglia l'acqua piovana che proviene dalla copertura e scorre sul canale di gronda. Pertanto, essendo la funzione di quello che chiami cornicione quella di canale di gronda a servizio del sistema di smaltimento delle acque meteoriche della copertura condominiale, le spese per l'intervento di manutenzione straordinaria deve essere a carico di tutto il condominio.
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il cornicione del lastrico solare, alla stregua del parapetto, viene considerato quale prolungamento dei muri perimetrali dell'’edificio, prolungamento che, pur garantendo protezione al lastrico solare di uso esclusivo, vale a completare strutturalmente lo stabile, contribuendo a definirne le linee architettoniche. Le spese ad esso relative, quindi andrebbero ripartite tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.
La sovrastante ringhiera, che assolve una funzione protettiva, è invece esclusa dalla proprietà condominiale.

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l L cornicione è il prolungamento del terrazzo e se,dall'atto di proprietà risulta completamente del condomino proprietario va ripartito 1/3 e il proprietario e 2/3 i condomini della verticale giusto?
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Queste considerazioni derivano dal mettere in correlazione due sentenze, non dall'esaminare una norma: ecco perché si individua un controsenso. Tot capita, tot sententiae.
Il terrazzo è ad uso esclusivo,si deve fare una visura catastale storica da cui risultano gli estremi dell'atto di vendita,da cui si può evincere se anche il cornicione appartiene al proprietario del terrazzo oppure è condominiale. Il cornicione copre tutti i balconi sottostanti tra cui anche quello del proprietario del terrazzo.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Cleopatra, credo che non abbia esaminato con attenzione le fotografie della situazione. Da esse si evince che il cornicione altro non è che la trave a tacco fra due pilastri in cemento armata posti sul fronte del fabbricato. Verso l'interno il primo tratto di solaio in quota con l'intradosso con la base delle suddetta trave, funge da canale di gronda, che raccoglie le acque meteoriche provenienti dalla copertura con, sembrano, pannelli di sterope in lamiere grecata con intercapedine in poliuretano. La sua funzione si può dedurre dal fatto che è rivestita di guaine impermeabile e nell'angolo dietro il pilastro, si intuisce, è ubicato il canale discendente. Pertanto, il tutto appare come copertura dell'edificio.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
secondo me la ringhiera oltre ad essere un dispositivo di sicurezza delimita anche la proprietà: quindi quella parte di solaio al di là della ringhiera che rappresenta il cornicione dell'edificio è condominiale.
Quando i giuristi sconfinano dalle loro competenza succedono le discussioni tra i tecnici. Anche i balconi contribuiscono a definire le linee architettoniche di un edificio. Mi sembra che questo sia incontestabile. Tuttavia la giurisprudenza è orientata a considerare il balcone sporgente come un prolungamento del solaio di calpestio di proprietà privata, per cui i frontalini dei balconi, anhe se in continuità con i marcapiani, vengono considerati a carico dei proprietari dei balconi, mentre i marcapiani sono considerati condominiali. Non è un controsenso?
Confermo i balconi non sono nient'altro che il prolungamento del solaio di calpestio, sinceramente sono una parte strutturale per cui come logico dovrebbero essere condominiali. Anch'io vorrei sapere per quale motivo hanno pensato differente i giudici...mah vai a capirli.
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il terrazzo è ad uso esclusivo,si deve fare una visura catastale storica da cui risultano gli estremi dell'atto di vendita,da cui si può evincere se anche il cornicione appartiene al proprietario del terrazzo oppure è condominiale. Il cornicione copre tutti i balconi sottostanti tra cui anche quello del proprietario del terrazzo.
Confermo i balconi non sono nient'altro che il prolungamento del solaio di calpestio, sinceramente sono una parte strutturale per cui come logico dovrebbero essere condominiali. Anch'io vorrei sapere per quale motivo hanno pensato differente i giudici...mah vai a capirli.
Scusatemi ma,soltanto dal'atto notarile dei proprietari del terrazzo,si potrà evincere se il cornicione è ad uso esclusivo oppure condominiale quindi farò le dovute ricerche e si saprà
 

davidemarco

Membro Attivo
Proprietario Casa
Vorrei precisare che il cornicione come può essere di mio esclusivo utilizzo se non è calpestabile in quanto la caduta nel vuoto è sicura e poi perchè non è nemmeno raggiungibile se non scivolando sulle lamiere. Soltanto un folle potrebbe farlo.
E' soltanto la copertura del fabbricato e come tale va diviso fra tutti i condomini in base alle quote millesimali.
Non ci sono balconi da coprire se guardate le foto questo cornicione copre il muro della facciata.
 

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