Sulle decorazioni abbiamo già detto: se arricchiscono il decoro architettonico e pertanto impreziosiscono il condominio nel suo complesso sono a carico del condominio tutto. -Per quanto riguarda la tinteggiatura del balcone aggettante valgono le regole generali (perchè mai io che sto sotto dovrei pagare le spese di una proprietà che è chiaramente esclusiva e che fra l'altro mi nuoce perchè mi porta via luce? )
Ilsole 24 ore del 21.9.2008
- Condominio - I BALCONI «DI NORMA» SONO PROPRIETÀ ESCLUSIVA
I balconi, essendo elementi accidentali e non portanti della struttura di un fabbricato, non costituiscono parti comuni dell’edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti. I balconi, non essendo destinati all’uso comune, devono quindi considerarsi appartenenti esclusivamente al proprietario dell'unità immobiliare corrispondente, della quale costituiscono naturale prolungamento e pertinenza (Cassazione civile 637/2000).Quanto alla facciata, si ricorda che essa è un bene comune che afferisce al condominio nel suo complesso. Infatti, l’articolo 1117, Codice civile elenca esplicitamente tra i beni comuni tra tutti i condomini la facciata dell’edificio, pur facendo salvo il patto contrario. La ripartizione delle spese afferenti all’uno o all’atro genus seguono la regola generale, quindi nel caso di parte comune (facciata) la spesa sarà distribuita tra i condomini ex articolo 1123, Codice civile, mentre i balconi che sono di proprietà esclusiva saranno a carico dei singoli proprietari.
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Comunque nessuno nasce "imparato" io non ho trovato sentenze che dicano quanto afferma adimecasa, ma se ci sono ovviamente sulla tinteggiatura e decoro dei balconi aggettanti ( e pare che ce ne siano a iosa ) per cortesia chi ne conosce di grado superiore le riporti affinchè tutti si possa imparare qualcosa di nuovo .
Ilsole 24 ore del 21.9.2008
- Condominio - I BALCONI «DI NORMA» SONO PROPRIETÀ ESCLUSIVA
I balconi, essendo elementi accidentali e non portanti della struttura di un fabbricato, non costituiscono parti comuni dell’edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti. I balconi, non essendo destinati all’uso comune, devono quindi considerarsi appartenenti esclusivamente al proprietario dell'unità immobiliare corrispondente, della quale costituiscono naturale prolungamento e pertinenza (Cassazione civile 637/2000).Quanto alla facciata, si ricorda che essa è un bene comune che afferisce al condominio nel suo complesso. Infatti, l’articolo 1117, Codice civile elenca esplicitamente tra i beni comuni tra tutti i condomini la facciata dell’edificio, pur facendo salvo il patto contrario. La ripartizione delle spese afferenti all’uno o all’atro genus seguono la regola generale, quindi nel caso di parte comune (facciata) la spesa sarà distribuita tra i condomini ex articolo 1123, Codice civile, mentre i balconi che sono di proprietà esclusiva saranno a carico dei singoli proprietari.
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Comunque nessuno nasce "imparato" io non ho trovato sentenze che dicano quanto afferma adimecasa, ma se ci sono ovviamente sulla tinteggiatura e decoro dei balconi aggettanti ( e pare che ce ne siano a iosa ) per cortesia chi ne conosce di grado superiore le riporti affinchè tutti si possa imparare qualcosa di nuovo .