Vista la sentenza favorevole, di certo procedendo esecutivamente contro il moroso, ad es con il pignoramento presso terzi (datore di lavoro-stipendio; Banca-conto corrente)
Ove ne ricorressero le condizioni, agire anche in sede penale per il reato ex art.570 C.P. "Violazione degli obblighi di assistenza familiare"
Il coniuge moroso potrà esser perseguito a condizione che:
- si sia agito con la precisa volontà; infatti il reato non ricorre per la semplice omissione del mantenimento, ma quando ciò sia conseguenza della volontà di di sottrarsi ai doveri di mantenimento imposti dal giudice (ad es. lo stato di indigenza del coniuge obbligato impedirà il configurarsi del reato);
- la morosità sia rilevante e protratta nel tempo, in modo che ciò determini un peso determinante sulla condizione economica del beneficiato
- la morosità si ponga rispetto all'obbligo generale di sussistenza; conseguentemente il coniuge moroso quanto all'assegno di mantenimento che però si sia premùrato di versare un "minimo" legato ai mezzi di sussistenza (bollette energetiche, spese per il vestiario e per il cibo, istruzione), non potrà essere ritenuto penalmente responsabile ex art. 570 C.P.