Maratrieste

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ti ringrazio per il consiglio. Infatti alcuni appartamenti sfruttano le vecchie abitabilità, altri (quelli dell'ultimo piano) non ce l'hanno e non possono ottenerla se non si procede prima con l'agibilità delle parti comuni (tetto con terrazze a vasca e solaio sottotetto, prosciugamento muro di timpano che attualmente ha infiltrazioni notevoli. L'avvocato che ci ha seguito fin qui dobbiamo necessariamente cambiarlo perchè si è rivelato pressocchè inutile. Tutti tirano sempre fuori il ricatto "denuncia equivale a inagibilità effetttiva dello stabile". Domani vado a parlare con la Polizia Edilizia per un consiglio e poi vedremo. Grazie a tutti (sigh):triste:
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
X uragano la percentuale che l'amministratore si prende per spese extra deve essere deliberata e quantificata in assemblea altrimenti non le spetta niente
no: una percentuale minima fissa le spetta per legge.tutto cio' che non e' inerente al funzionamento normale del condominio
-Pretura di Perugia, Sez. dist. Foligno, 6 febbraio 1998, n. 9 Tedeschi c. Condominio ex Carburo in Foligno
“ Il compenso dovuto all’amministratore di condominio e determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 1135 n. 1 c.c. o in mancanza dal giudice, in base all’art. 1709 c.c., è legato da rapporto sinallagmatico solo con le prestazioni professionali dell’amministratore c.d. ordinarie. L’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria occupa l’amministratore oltre misura con riguardo ad attività che per legge non gli competerebbero e con un impegno proiettato ben oltre la fase della sola rappresentanza sostanziale dei condomini. Pertanto, di fronte a lavori che esulano dall’ordinaria amministrazione è dovuto all’amministratore un compenso extra rispetto all’onorario annuale pattuito. “
 

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