La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione ad un condòmino comporta la semplice annullabilità e non la nullità radicale della assemblea. (La Corte di Cassazione apre la strada ad una lettura delle regole sulla impugnabilità della assemblea ai sensi dell'articolo 1137 c. c. , diversa da quella tradizionale ma più aderente al testo della norma. Vi è da attendersi che in futuro solo le deliberazioni che abbiano oggetto illecito o impossibile vengano ritenute passibili di impugnativa senza limiti di tempo e quindi anche oltre il termine di trenta giorni).
La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale ad un condòmino, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta non già la nullità, ma l'annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i condòmini assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. (Cassazione sentenza N° 1292 del 5 febbraio 2000).