L’assegno e la cambiale sono entrambi titoli di credito, che danno al possessore il diritto di ottenere una determinata somma indicata sul titolo. Si tratta, quindi, di mezzi di pagamento, ma che presentano tra di loro sostanziali differenze.
La prima è che per emettere un assegno è indispensabile essere correntisti presso un istituto di credito, mentre non lo stesso dicasi per una cambiale, dato che questa può essere pagata anche in contanti alla scadenza.
Un secondo elemento di differenziazione sta nella scadenza. Chi emette un assegno non può variare la data di emissione. La conseguenza è che il creditore dovrà riscuotere entro 8 giorni da questa, se il titolo è stato emesso su piazza, entro 15 giorni, se è stato emesso fuori piazza, entro 20 giorni, se sarà incassato in uno stato diverso della UE e, infine, entro 60 giorni, se sarà incassati al di fuori della UE. Si considera su piazza un assegno emesso nello stesso Comune in cui sarà riscosso, diversamente è considerato emesso fuori piazza. Al di fuori delle suddette scadenze, il creditore ha ugualmente diritto ad incassare il credito, ma non può godere più delle stesse tutele previste per chi rispetta i termini, non potendo, ad esempio, effettuare la levata del
protesto.
Una cambiale, invece, può prevedere un pagamento entro una certa data o a partire da una certa data o anche nessuna scadenza, in qual caso si considera pagabile a vista. Il creditore di una cambiale ha la possibilità di escutere i beni del debitore inadempiente, trattandosi di un titolo esecutivo.
A differenza dell’assegno, poi, la cambiale può essere pagata da un soggetto diverso rispetto a quello che l’ha emessa, pratica non possibile con l’altro titolo. La cambiale viene, poi, generalmente emessa per effettuare pagamenti morosi, in quanto è un titolo che assegna al creditore maggiori e più spediti diritti per i casi di inadempienza. Il debito si considera estinto, quando tutte le cambiali sono tornate in possesso del debitore, come se fungessero da ricevuta di pagamento, cosa che non accade per gli assegni .
Inoltre, la cambiale deve essere emessa con l’apposizione di una marca da bollo, senza la quale essa viene considerata non valida. Sappiamo che ciò non vale per l’assegno, con l’eccezione di quelli emessi senza la clausola di non trasferibilità, che scontano il pagamento di un’imposta di bollo da 2 euro. Ma anche in questo caso vi è una differenza, l’imposta di bollo da pagare per la cambiale è proporzionale alla somma indicata sul titolo, pari all’11 per mille, se si tratta di una cambiale pagherò o vaglia cambiario, al 12 per mille per le cambiali tratta. Nella prima ipotesi, si ha una promessa di pagamento da parte di chi ha emesso il titolo, nella seconda, l’emittente ordina a un soggetto trattario di pagare la somma indicata in favore del creditore.