Foxone

Membro Attivo
Buongiorno a tutti! Un condomino, per la partecipazione all'assemblea di condominio, decide di delegare un altro condomino solo su un punto dell'odg: la sua delega concorre a sommarsi ai millesimi dei presenti per tutti i punti dell'odg ai fini del conteggio dei millesimi necessari per costituire una valida maggioranza (quella di 1/3) ? oppure è necessario calcolare per ogni punto dell'odg i millesimi dei presenti o delle deleghe? Cosa succede se su alcuni punti non si è raggiunto il minimo necessario per deliberare (1/3 dei millesimi)?
Grazie per le vs utilissime risposte!!!
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
Ciao,
la delega anche se riporta chiaramente per iscritto di voler votare solo su alcuni o su uno dei punti all'ODG, è assolutamente valida, salvo disposizioni contrarie del regolamento di condominio e ovviamente concorre solo per quei punti, perchè se il condomino fosse stato presente, probabilmente si sarebbe astenuto dal votare. Se non si raggiunge il quorum minimo per votare, verrà riportato sul verbale che per detti punti, si rimanda l'assemblea.
 

Foxone

Membro Attivo
Grazie Alessia, Grazie Arianna! Pertanto il verbale dell'assemblea, nei punti dell'odg in cui non si sono raggiunte le maggiornaze minime per deliberare, sarà NULLO o ANNULLABILE? E quali sono gli effetti : mi spiego meglio, se è stata deliberata una spesa senza le maggioranze e tale spesa viene fatta...si può correre il rischio che non venga regolata perchè non è espressione valida della volontà dei condomini?
:occhi_al_cielo:
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
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Professionista
Sono causa di NULLITA' e impugnabili senza limite di tempo (ed è questo il tuo caso):
1) senza maggioranza;
2) che ledono i diritti di uno o più condomini sulle cose comuni o di proprietà esclusiva;
3) non previste all'ordine del giorno;
4) senza aver convocato tutti i condomini;
5) oggetto di cose illecite;
6) con vizio di convocazione sulla data, l'orario, luogo e la firma;

Sono ANNULLABILI quando c'è un vizio di forma e può essere richiesta dai diretti interessati, dai condomini dissenzienti o assenti nei 30 gg. dalla data della delibera e produce effetti fino all'annullabilità:
1) ordine del giorno incompleto;
2) un condomino aveva più deleghe di quanto il Regolamento di condominio prevedeva;
3) l'assemblea viene convocata in un lasso di tempo inferiore ai 5 gg.

E quali sono gli effetti : mi spiego meglio, se è stata deliberata una spesa senza le maggioranze e tale spesa viene fatta...si può correre il rischio che non venga regolata perchè non è espressione valida della volontà dei condomini?

Si, perche i condomini impugnano la delibera, quindi l'effetto di nullità si produce come se quella delibera non fosse mai stata approvata.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x Foxone come mai i lavori sono stati fatti senza fare ricorso e opposizione della delibera che poteva essere anullata x forma, sono passati 30 gg. dalla delibera? queste cose vanno chiarite per poter dare una risposta adeguata alla domanda ciao adimecasa:daccordo:
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Io non sono sicuro che la delega di rappresentanza in assemblea, in caso riporti precise indicazioni di voto, limiti il quorum di validità della votazione soltanto per i punti in cui le indicazioni sono espressamente riportate.

Non sono avvocato, e non ho mai studiato con attenzione questa questione.

Però questa supposizione mi lascia perplesso.

A mio giudizio la rappresentanza della delega è totale (per ciò che riguarda la presenza), e la limitazione vale solo per ciò che riguarda le indicazioni di voto.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Risposta x Foxone come mai i lavori sono stati fatti senza fare ricorso e opposizione della delibera che poteva essere anullata x forma, sono passati 30 gg. dalla delibera? queste cose vanno chiarite per poter dare una risposta adeguata alla domanda ciao adimecasa:daccordo:
Qualora una delibera sia nulla, cioè non sia mai sorta per la nullità dell’assemblea, o per la mancanza di quorum, essa può essere impugnata senza limiti di tempo. Tale diritto, a differenza delle delibere annullabili, spetta anche a coloro che l’hanno votata.

Aggiunto dopo 9 minuti :

Io non sono sicuro che la delega di rappresentanza in assemblea, in caso riporti precise indicazioni di voto, limiti il quorum di validità della votazione soltanto per i punti in cui le indicazioni sono espressamente riportate.

Non sono avvocato, e non ho mai studiato con attenzione questa questione.

Però questa supposizione mi lascia perplesso.

A mio giudizio la rappresentanza della delega è totale (per ciò che riguarda la presenza), e la limitazione vale solo per ciò che riguarda le indicazioni di voto.

La delega può essere in “bianco” e quindi il delegato ha potere di scelta su qualsiasi argomento o
“puntuale” e quindi ristretta ad uno o più argomenti specificati. La Giurisprudenza si esprime considerando valide le delibere approvate con il voto di un falso delegato ed estraneo al condominio qualora il suo voto non abbia inciso in maniera determinante all’esito della discussione (con o senza il suo voto si sarebbe raggiunto comunque il quorum
necessario), ne attribuisce invece la nullità assoluta qualora detto voto sia stato decisivo (Cassazione civ. n. 11943/2003).
Si tratta quindi di vedere in dettaglio come si è svolta la votazione sulle singole delibere e quali sono stati gli esiti.
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Ciao Antonio,
A mio giudizio la rappresentanza della delega è totale (per ciò che riguarda la presenza), e la limitazione vale solo per ciò che riguarda le indicazioni di voto.

Sì certo, infatti la mia prima risposta era: perchè se il condomino fosse stato presente, probabilmente si sarebbe astenuto dal votare, non assente. Quindi la delega forniva la presenza, ma con diritto di voto solo su determinati punti.
Poi lui chiedeva se su alcuni punti non si raggiungeva il quorum (ci sono tanti motivi per non raggiungere il quorum): ho risposto che l'assemblea si doveva ricostituire.

Comunque, solo a titolo informativo e chiarificativo del rapporto tra delegante e delegato, posto quì sotto una sentenza:
Vizi di delegaIn difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole sul mandato con la conseguenza che solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega.
Ai sensi dell’art. 1703 c.c., il mandato è il contratto con il quale una parte (c.d. mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (c.d. mandante). Il mandante può conferire al mandatario anche il potere di rappresentanza, e in questo caso gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante. Tuttavia è possibile che il mandato sia conferito senza rappresentanza, con la conseguenza che operando il mandatario in nome proprio è in capo a lui che si costituisce il rapporto negoziale, ed è nella sua sfera giuridica che si producono gli effetti degli atti che egli (nell’espletamento dell’incarico conferitogli) pone in essere. Il mandante ha, in questo secondo caso, l’obbligo (ma anche il diritto) di recepire gli effetti dell’atto che ha autorizzato. Taluni effetti dell’attività negoziale compiuta dal mandatario senza rappresentanza si producono, peraltro, direttamente in capo al mandante (ad esempio, cadono automaticamente nella titolarità di quest’ultimo i beni mobili e i crediti acquistati in nome proprio dal mandante).
Il mandatario deve operare con la diligenza del buon padre di famiglia, osservando i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, salvo che il mandante lo ratifichi.
Per quanto attiene, infine, all’estinzione del rapporto di mandato, va detto che, trattandosi di un rapporto di tipo personale, fondato sulla fiducia, la sua estinzione consegue alla morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario.
Sez. II, sent. n. 3952 del 26-04-1994.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x foxone la presenza in assemblea del delegato o condomino servono per 3 cose approvare i punti all'o.d.g. astenersi o votare contro, solo così si può impugnare nei termini una delibera che non si ritiene di condividere favorevole, è inutile astenersi e poi voler impugnare la delibera ciao adimecasa:daccordo:
 

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