perché? avevo a suo tempo consultato due siti: uno gestito da Amministrazioni Immobiliari l'altro trovato sempre in Internet; li ho salvati perché erano degli specchietti riassuntivi; entrambi riportano che per modificare le m/m ci vogliono l'unanimità e 1000/1000 di proprietà. Ti allego gli specchietti magari ti servono. Poi @Dimaraz, che non fa mai interventi fuori luogo, ha detto la sua; sono andato a verificare è ho trovato il sito dello Studio Cataldi che ha postato una sentenza della CAssazione a sezione unite (n.° 18477/2010) con la quale ha disatteso l'orientamento giurisprudenziale fino allora tenuto che è quello riportato nelle tabelle che ti ho allegato.Luigi e ti dai botta e risposta da solo?
LA posizione della Cassazione afferma che sia l'approvazione che la revisione delle tabelle millesimali, siccome sono atti non aventi natura negoziale non abbisognano del consenso unanime dei condomini, bensì della sola maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 II c.c.(cioé maggioranza degli intervenuti ed almeno 500/1000).
Ciò essenzialmente perché, le stesse non incidono sul diritto di proprietà di ciascun condomino, ma si limitano ad accertare il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, e tanto ai soli fini delle spese di gestione.
Con la nuova formulazione dell'art. 69 disp. att. c.c., dovuta alla Legge del Condominio sembrava che l' interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, fosse superata.
Cioé che fosse sempre sancita la necessità dell'unanimità dei consensi nel caso di revisione delle tabelle millesimali e, solo in due ipotesi residuali, in caso di errore o di mutamento delle condizioni dell'edificio condominiale, la possibilità di procedere alla rettifica con la maggioranza di cui all'art. 1136 II co. c.c., (cioé maggioranza degli intervenuti ed almeno 500/1000).
In questa situazione si incunea la sentenza del 4 maggio 2015 del Tribunale di Siena il quale ha sostenuto che la necessià di avere l'approvazione di tutti i componenti del condominio e quindi dei 1000/1000 di proprietà sia necessaria solo quando la nuova tabella millesimale comporti una ripartizione delle spese condominiali differente rispetto ai criteri imposti dalla legge.
Ecco su questa ultima frase io mi sono fermato.