giannid

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti, volevo sottoporre il seguente problema: vivo in un condominio composto da due palazzine che si affacciano su un cortile condominiale. Nel corso di una assemblea condominiale straordinaria è stata approvata con maggioranza semplice (metà+1 dei condomini e dei millesimi) una delibera che prevede una nuova installazione di videocitofoni in corrispondenza dell'ingresso nel cortile (ora esistono solo in corrispondenza delle singole scale di accesso) e l'automazione elettrica del cancello di accesso al cortile stesso (ora manuale e lasciato sempre aperto). Io ho ritenuto che si trattasse di una "innovazione" e quindi servissero per l'approvazione i 2/3 dei millesimi e la metà+1 dei condomini, ma l'amministratore ha sostenuto chje non sussistessero gli estremi per una tal presa di posizione. Potreste gentilmente dirmi chi ha ragione ? Grazie per la risposta
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
L'installazione di un impianto videocitofono e l'automazione del cancello non è un'innovazione, ma un miglioramento della cosa comune, per cui, se la spesa non è notevole, potrebbe essere approvato con la maggioranza semplice (in 2° convocazione 1/3 e 1/3)
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
a me non sembra un'innovazione. specie l'automazione del cancello. di questo passo anche piantare un chiodo dove non c'era diventa innovazione.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti;

In tema di condominio negli edifici, la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto. Lo stabilire se un'opera integri o meno gli estremi dell'innovazione prevista dall'art. 1120 cod. civ. costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in cassazione se sostenuta da corretta e congrua motivazione. - Cass. civ., sez. II, 20 agosto 1986, n. 5101
 

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