davidemarco

Membro Attivo
Proprietario Casa
Cari amici ho un problema che devo in qualche modo risolvere.Abbiamo fatto l'assemblea condominiale questa sera alle ore 18. Su 79 condomini se ne sono presentati 32, comprese le deleghe ( 316 millesimi). Si era in seconda convocazione e si doveva ratificare ciò che era stato approvato nella precedente assemblea anch'essa priva di numero legale; si dovevano approvare le variazioni da inserire nel vecchio regolamento per poterne stilare uno nuovo. Si doveva anche modificare il criterio di suddivisione del costo dell'acqua. Siccome questo è un grosso condominio formato da 4 blocchi e siccome diventa difficile convocare tutti i 4 blocchi ( vedi anche questa sera ), all'O.d.g. c'era " votazione in merito alla proposta di separazione dei 4 blocchi in 4 condomini e un super condominio per le parti comuni e il lotto dei box auto. Naturalmente ciò avrebbe comportato codici fiscali diversi ed anche amministratori diversi. Non si è potuto fare niente ed allora l'Amministratore e noi presenti abbiamo deciso, per ovviare al cronico inconveniente della mancanza dei condomini, di inviare, ad ognuno di essi, una lettera raccomandata A/R contenente il nuovo regolamento, modificato,con una lettera accompagnatoria richiedente la risposta per la sua approvazione. Se qualcuno non dovesse rispondere si andrà casa per casa a raccogliere la lettera di risposta. Una volta avute le risposte si convocherà l'assemblea per approvare il nuovo regolamento; ma se i numeri non ci sono possiamo ratificare queste modifiche e approvare il nuovo regolamento condominiale? Andiamo incontro a contestazioni? Grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Avete preso una decisione che non è conforme alle disposizioni di legge.

Le maggioranze necessarie per deliberare devono essere conteggiate durante l' assemblea per testa e per numero di millesimi.

La delibera di assemblea, per essere valida ed opponibile ai terzi, deve essere regolarmente scritta sul verbale, votata con le maggioranze previste dalla legge; il verbale deve essere sottoscritto alla conclusione della riunione dal presidente e dal segretario.

In mancanza di queste procedure formali, non è possibile opporre ai terzi alcuna delibera.

In particolare, per ciò che riguarda lo scioglimento del condominio, lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal 2° co. dell’art. 1136 c.c., cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, o è disposto dall’Autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione (art. 61, 2° co., disp. att. c.c.). La giurisprudenza ha affermato che in questa ultima ipotesi la maggioranza va calcolata con riferimento a tutti i partecipanti del condominio oggetto dello scioglimento (App. Napoli 28-6-1962), e che il terzo dei proprietari che possono richiedere lo scioglimento giudiziale si riferisce al numero delle persone e non alle quote (Cass. 11-2-1974, n. 397).

Per altri approfondimenti su questo argomento ti lascio il link che segue:
La Community AziendaCondominio • Leggi argomento - Art. 61 Disp. Att., Scioglimento del condominio
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... all'O.d.g. c'era " votazione in merito alla proposta di separazione dei 4 blocchi in 4 condomini e un super condominio per le parti comuni e il lotto dei box auto. Naturalmente ciò avrebbe comportato codici fiscali diversi ed anche amministratori diversi. ...
Per questo potreste fare anche con ricorso al Giudice, se l'assemblea non ha i numeri per farlo, vedi la prassi, ben scritta nelle Disp. Att. Codice Civile;

Art. 61 - Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio puo' essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e' disposto dall' autorita' giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

Art. 62 - La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall' art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell' art. 1136 del codice stesso.
 

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