milanesi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nella zona del cortile dove un supermercato provvede a fare lo scarico delle merci, i carrelli in metallo utilizzati hanno rovinato gli spigoli dei pilastri del porticato. Il negozio ha proposto di applicare agli spigoli degli angolari in metallo a proprie spese. Durante l’assemblea condominiale è stato chiesto di esprimersi sull’opportunità di applicarli. Non è stata superata la maggioranza assoluta del 50%, ma più di 1/3 dei condomini si è espresso favorevolmente. L’amministratore ha ritenuto necessaria la maggioranza assoluta ed ha verbalizzato l’esito negativo della votazione. Personalmente ritengo che l’assemblea abbia formulato una delibera positiva. Voi cosa ne pensate?
G.Milanesi
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Nel caso in specie si applica a mio parere il comma 2.do( prima convocazione) e 3.zo ( in seconda convocazione) dell'articolo 1136 cc

Art. 1136. --Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.
1mo-L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
2.do-Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
3.zo-Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
4.to-Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
5.to-Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 ( nda trattasi di innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni) devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
6.to-L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
7.mo-Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
 

nad

Membro Attivo
a proposito di maggioranze vorrei chiedervi:
in un'assemblea per il cambio di millesimi l'amministratore ha raccolto i 1000 millesimi, all'assemblea eravamo presenti fisicamente in 7 su 22 unità abitative ,tutte le deleghe le aveva 1 di questi presenti (circa 15 deleghe) e rapresentava circa 800 millesimi. In 3 ci siamo opposti all'accettazione delle nuove tabelle perchè vessative per gli interessi del condominio (mancanza di conteggi dei millesimi delle logge, misurazioni dei posti auto box e cantine deficitarie rispetto al reale),ciliegina sulla torta ,mansarda abitata anche se venduta come non abitabile perchè collegata al piano sottostante ed adibita come dice il costrutore a spazio ludico privato.
ORA 1° quesito per la validità delle delibere per cambio di millesimi,basta la presenza fisica di 7 persone (l'amministratore ha affermato che le deleghe sono teste quindi era come se fossimo 23)
2° avendo votato contro 4 persone, e circa 800 millesimi (detenuti dalle deleghe di una sola persona) a questo punto favorevoli può essere accetata la tabella millesimale omissiva!
3° l'amministratore ha fatto mettere a verbale la proposta del costruttore un accordo tra il suo tecnico che aveva fatto i "nuovi " millesimi e un altro tecnico scelto o proposto dal condominio per sistemare la cosa, ma CHE LUI NON AVREBBE PAGATO.
4° in caso di scelta dai dissenzienti di un tecnico per la verifica dei millesimi pagherebbe tutto il condominio o solo chi a trovato il tecnico!!
5° per un'altra assemblea servirebbero comunque i 1000/1000 millesimi
grazie anticipatamente:daccordo:
 

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