xunmondomigliore

Membro Junior
Ma questa lettera di convocazione all’assemblea condominiale vi sembra regolare? Vi prego di commentare.

Si avvisano i Sig. Condomini, che il giorno 17.01.2012 alle ore 05.00 in prima convocazione o nel caso non si raggiunga il numero legale
Il giorno 20.01.2012 alle ore 21.00 in seconda convocazione
Presso l’amministratore
Si svolgerà l’assemblea ordinaria del condominio per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1- Approvazione bilancio consuntivo 2012
2-Nomina amministratore anno 2012
3- Approvazione bilancio preventivo anno 2012
4- Varie

L’Amministratore


Intervenire in seconda convocazione – Si prega i condomini di essere presenti o di lasciare delega.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
L' avviso di convocazione, così come ogni altro atto formale redatto da chi ha preso l' incarico dall' assemblea, è regolare finchè nessuno lo impugna.

Se tu ritieni che questo avviso dovrebbe essere fatto meglio (ed anche secondo me, effettivamente, potrebbe migliorare), puoi confrontarti con i tuoi soci condòmini e con l' amministratore, e stabilire insieme le regole di qualità da adottare.

Nel condominio conta la politica, molto di più delle regole e della legge (anche perchè le regole e la legge non possono imporre le regole di gestione della vita di casa tua; possono solo dare delle generiche indicazioni).

Per tanto la domanda è: Come si fa l' avviso di convocazione del condominio?
Di seguito ti segnalo un link che ti porterà a leggere un po' di informazioni utili per orientarti:
La Community AziendaCondominio • Leggi argomento - Avviso di convocazione di assemblea di condominio
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Non vi è nessun appiglio legale per impugnare detto avviso. L'unico neo è quell'invito (e non ordine) ad intervenire in seconda convocazione, ma nulla vieta che se in prima convocazione si presentano tanti condomini quanti ne servono per la validità dell'assemblea, questa è regolarmente regolarmente convocata e può benissimo deliberare. Nelle riunioni condominiali non vi è necessità assoluta della presenza dell'amministratore.
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Ciao,
io farei un'alzataccia ma in prima convocazione mi presenterei presso l'amministratore e aspetterei con lui che qualcun altro si presenti!
Credo che la volta successiva ci pensi un poco prima di rifare lo stesso "errore".
Luigi
 

ergobbo

Membro Attivo
Non vi è nessun appiglio legale per impugnare detto avviso.

Mica vero....


Presso l’amministratore

e che vuole dire? Nel suo studio? A casa sua? Nel ristorante che gestisce a tempo perso? intorno alla panchina che occupa nel parco?

e poi:
Intervenire in seconda convocazione

a me non sembra affatto un invito, ma una prescrizione; rafforzata peraltro dal fatto che la prima convocazione è stata fissata in un orario "impossibile" (il che non è vietato, ma nella fattispecie è sospetto...) e che dovendosi tenere "presso l'amministratore", la riunione diviene impossibile se lui non apre la porta.:disappunto::disappunto::disappunto:

Questo, ovviamente, se si vuole spaccare il capello in 4. :D
Rimane chiaro, comunque, che l'amministratore è, a voler usare un tenero eufemismo, un tantino "grezzo" sotto diversi punti di vista!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
La convocazione di tutti i condomini per l’assemblea, ai sensi dell’art. 1136, sesto comma, cod. civ., non essendo prescritte particolari formalità, può essere compiuta in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, con possibilità, per chi ne ha l’onere, di provare con qualsiasi mezzo, e quindi anche con presunzioni, il possesso del condomino delle informazioni sufficienti a renderlo edotto della riunione ed a metterlo in condizione di parteciparvi. Pertanto, ove il relativo invito sia stato fatto per iscritto, l’omissione in esso del luogo, giorno od ora dell’assemblea, non è di per sè decisiva ai fini della validità o meno della delibera assembleare, dovendo invece accertarsi dal giudice di merito (con valutazione incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata) se il condomino ne abbia avuto notizia aliunde ma in tempo utile rispetto alla consegna dell’avviso, con la conseguenza della validità (ed efficacia) di detta delibera e, in caso negativo, della sua radicale nullità, che è deducibile senza l’osservanza del termine di decadenza di cui all’art. 1137, terzo comma, cod. civ. e, data l’imprescrittibilità ex art. 1422 successivo, può essere fatta valere in ogni tempo. (Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1982, n. 6919)

Quindi se uno ravvisa qualche anormalità, il deliberato non è nullo, bensì annullabile nei termini dell'art 1137 cc. P.es. se era stabilito o usanza che l'assemblea si teneva nell'ufficio dell'amministratore, l'eventuale mancanza sull'invito non rende nulla la convocazione me neppure annullabile, perchè era consuetudine svolgere la riunione in quel luogo, se invece era consuetudine cambiare sede di tanto in tanto, si potrebbe impugnare.
 

xunmondomigliore

Membro Junior
E' consetudine che l'assemblea venga fatta nel suo ufficio.....più che altro mi chiedevo se
la frase "Intervenire in seconda convocazione" fosse ammissimile.....cioè l'amministratore può fissare una prima e seconda convocazione e poi richiedere espressamente ai condomini di intervenire alla seconda?
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
L'Amministratore non ha dato un ordine cui bisogna obbedire per forza. Potete intervenire benissimo in prima convocazione e se questa è valida per numero dei presenti e per numero dei millesimi, tutta le delibere prese in quella sede e secondo l'o.d.g. sono valide, se contengono i requisiti richiesti dalla Legge.
 

topippo

Membro Junior
Proprietario Casa
Mi intrometto, perdonate, ma il quarto punto? Varie? che vuole significare? che l'assemblea sarà chiamata a discutere di? cosa? della carenza di infrastrutture nella mongolia?
Se non erro ( e cerco di tornare serio) se non erro l'avviso di convocazione deve specificare tutti gli argomenti per cui si procede alla convoca: risulta per tanto (a mio personale avviso) poco chiaro il punto varie.....
Sappiamo che l'assemblea potrebbe essere disertata per molti motivi da tizio che cmq ha la facoltà di delegare: al punto 1 voti x al punto 2 y eccetera, ora al punto eventuale? secondo me il qyuarto punto non andrebbe messo.
scusate e buona continuazione
:^^::^^:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi intrometto, perdonate, ma il quarto punto? Varie? che vuole significare? che l'assemblea sarà chiamata a discutere di? cosa? della carenza di infrastrutture nella mongolia?
Infatti, nelle "varie ed eventuali" non si può deliberare nulla, appunto perchè non esiste un argomento ben specificato, ma si tratta di eventuali segnalazioni (senza decisioni) e/o proposte da trattare nelle prossime riunioni.
 

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