Rispondo A Luciano
A MIO PARERE.
Gli articoli sottoriprodotti valgono anche per interdetto o inabilitato per effetto del richiamo dell'art.411 ( per cui dove sta scritto "minore" legga nel suo caso anche "interdetto o incapace" e dove sta scritto "tutore" legga "amministratore di sostegno")
Innanzitutto evidentemente và nominato un amministratore di sostegno . In linea generale l' alienazione dell' usufrutto non è consentita perchè non economicamente conveniente all' interdetto. Salvo evidentemente casi particolari: supponiamo che l'interdetto abbia bisogno di cure urgenti non coperte da SSN: potrebbe rilevarsi la necessità di procurare la provvista e non essendoci altra risorsa e alienare (in maniera conveniente) l'usufrutto.
Evidentemente l'amministratore di sostegno dovrà nel caso illustare tali esigenze al Giudice Tutelare o Tribunale ed aspettare l'eventuale assenso o diniego.
Codice Civile
Art. 374.Autorizzazione del giudice tutelare.-Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:-1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;-2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;-3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;-4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;-5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Art. 375. -Autorizzazione del tribunale.-Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:-1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;-2) costituire pegni o ipoteche;-3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;-4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.-L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
Sempre a parere di chi scrive l'usufrutto ( se ben non chiaramente indicato) và ricompreso nelle fattispeci sopraindicate in considerazione della interpretazione estensiva della norma