Luciano51

Nuovo Iscritto
L'usufrutto di un'unità immobiliare cessa di norma alla morte dell'usufruttuario ritornando in capo a chi detiene la nuda proprietà.
La mia domanda è se tale cessazione può avvenire anche nel caso l'usufruttuario sia stato dichiarato incapace di intendere e volere e ricoverato in una struttura protetta.
 

Mhuktidata

Nuovo Iscritto
La mia domanda è se tale cessazione può avvenire anche nel caso l'usufruttuario sia stato dichiarato incapace di intendere e volere e ricoverato in una struttura protetta.

No perché è un diritto reale, e la sua rinuncia è un atto di alienazione che richiede l'autorizzazione del Tribunale, previo positivo parere del Giudice Tutelare.
Parere che non ci sarà mai, in quanto una rinuncia in cambio di nulla è un atto di deminutio ingiustificato. Diverso sarebbe stato se l'immobile fosse stato dato in affitto.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
In linea teorica, il nudo proprietario può acquistare il diritto residuo (età probabile) dell'usufruttario, ma per fare ciò necessita la piena volontà di chi detiene l'usufrutto, che non è il caso del quesito:
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mhuktidata, cosa vuol dire "Diverso sarebbe stato se l'immobile fosse stato dato in affitto"? A maggior ragione il ricavato va a favore dell'usufruttuario, per esempio per pagare la retta della struttura protetta. Se l'immobile non fosse affittato il tutore lo dovrebbe affittare per fare gli interessi dell'interdetto.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Rispondo A Luciano
A MIO PARERE.

Gli articoli sottoriprodotti valgono anche per interdetto o inabilitato per effetto del richiamo dell'art.411 ( per cui dove sta scritto "minore" legga nel suo caso anche "interdetto o incapace" e dove sta scritto "tutore" legga "amministratore di sostegno")

Innanzitutto evidentemente và nominato un amministratore di sostegno . In linea generale l' alienazione dell' usufrutto non è consentita perchè non economicamente conveniente all' interdetto. Salvo evidentemente casi particolari: supponiamo che l'interdetto abbia bisogno di cure urgenti non coperte da SSN: potrebbe rilevarsi la necessità di procurare la provvista e non essendoci altra risorsa e alienare (in maniera conveniente) l'usufrutto.
Evidentemente l'amministratore di sostegno dovrà nel caso illustare tali esigenze al Giudice Tutelare o Tribunale ed aspettare l'eventuale assenso o diniego.

Codice Civile

Art. 374.Autorizzazione del giudice tutelare.-Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:-1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;-2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;-3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;-4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;-5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375. -Autorizzazione del tribunale.-Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:-1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;-2) costituire pegni o ipoteche;-3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;-4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.-L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Sempre a parere di chi scrive l'usufrutto ( se ben non chiaramente indicato) và ricompreso nelle fattispeci sopraindicate in considerazione della interpretazione estensiva della norma
 

Mhuktidata

Nuovo Iscritto
Mhuktidata, cosa vuol dire "Diverso sarebbe stato se l'immobile fosse stato dato in affitto"? A maggior ragione il ricavato va a favore dell'usufruttuario, per esempio per pagare la retta della struttura protetta. Se l'immobile non fosse affittato il tutore lo dovrebbe affittare per fare gli interessi dell'interdetto.

Sì in effetti ho aggiunto uno "stato" in più: "fosse dato in affitto". In quel caso è proprio come scrivi tu: oltre ad essere un atto di non straordinaria amministrazione, se effettuato per non oltre un novennio, la locazione ha proprio quelle valide ragioni economiche che tu citi che ben possono giustificarla.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto