Giusta la prudenza di adimecasa, perciò trascrivo qui da Legislazione tecnica (
http://www.legislazionetecnica.it/dett_giuris.asp?id_giuris=225&err_code=NOCK):
22/06/2010
Con la recente sentenza n. 3699 del 10/06/2010 il Consiglio di Stato ha fornito il proprio orientamento sui requisiti per il rilascio del permesso di costruire per un �lotto intercluso�, senza l�approvazione dello strumento urbanistico attuativo previsto dalle NTA del PRG.
Ai sensi dell�art. 9 del D.P.R. 380/2001 costituisce regola generale ed imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni del PRG che impongano, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio. Tali prescrizioni, di solito contenute nelle NTA, sono vincolanti e idonee ad inibire l�intervento diretto costruttivo.
A fronte di tale principio fondamentale e dei suoi corollari, la prassi giurisprudenziale ha coniato una deroga eccezionale, dagli incerti confini, in presenza di una peculiare situazione di fatto che ha preso il nome di �lotto intercluso�. Tale fattispecie si realizza, secondo una preferibile rigorosa impostazione, allorquando l�area edificabile di propriet� del richiedente:
sia l�unica a non essere stata ancora edificata;
si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni;
sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici;
sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al PRG.
In sintesi si consente l�intervento costruttivo diretto purch� si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall�attuazione del piano esecutivo, allo scopo di evitare defatiganti attese per il privato ed inutili dispendi di attivit� procedimentale per l�ente pubblico.
Stante la natura eccezionale della regola sopra illustrata la Corte ha chiarito che ai fini del rilascio di un permesso di costruire per un �lotto intercluso�, senza l�approvazione dello strumento urbanistico attuativo previsto dalle NTA del PRG, occorre in ogni caso:
una valutazione circa la congruit� del grado di urbanizzazione della zona, rimessa alla valutazione discrezionale ed esclusiva del Comune;
una completa istruttoria volta ad accertare che la pianificazione esecutiva non conservi una qualche utile funzione, anche in relazione a situazioni di degrado che possano recuperare margini di efficienza abitativa, riordino e completamento razionale, ovvero non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel PRG.
Saluti