Povera Italia! Certo, la prospettiva è irresistibile, se il meccanismo fosse semplice e praticabile. Peccato che le sanzioni rimangono ancora un rebus insoluto. Se ti presenti alle Entrate per denunciare del nero, dopo averti squadrato ben bene, sono capaci di dirti che sono spiacenti, ma l'inquilino non può regolarizzare il contratto. "Ma ho il modello 69 bello pronto!! "Spiace, si accomodi." Qualsiasi scusa è buona per non accogliere la tua richiesta. Gli uffici delle Entrate o non rispondono o danno indicazioni sbagliate. Guarda che io li capisco, eh. Cosa vuoi che ti dicano, dal momento che brancolano nel buio!? Non sanno che pesci pigliare. Il legislatore ci ha messo del suo e il loro direttore non è stato da meno...In attesa di sviluppi, io consiglierei intanto al conduttore di cercare prima di tutto qualche ricevuta o bonifico che possa provare l'esistenza del rapporto locativo. Il conduttore non rischia direttamente, se non per la solidarietà che lo coinvolge nel pagamento del'imposta di registro dovuta e non versata. Per ottenere indubbi vantaggi civilistici, il conduttore, in linea di principio, potrebbe provvedere in proprio, richiedendo la registrazione di una apposita denuncia in doppio originale, unitamente al modello 69. Le misure punitive (penalità e sanzioni) sono note. Perciò non mi dilungherò ad elencarle. Quello che, invece, mi preme precisare è che, trattandosi di previsioni sanzionatorie di tipo civilistico, le stesse ben potrebbero prescindere dall'applicabilità del regime della cedolare secca. Arrivo al punto. Secondo le Entrate, ai fini dell'emersione di una locazione in black è sufficiente la denuncia dell'inquilino senza atto scritto (circ. 26/11, pag. 53). Considerato che il processo tributario nel quale potrebbe confluire l'accertamento per omessa registrazione, è a base sostanzialmente documentale, dovrebbe essere più corretto supportare la denuncia dell'inquilino con altri dati, documenti e notizie. Ai sensi dell'art.7 del Dlgs. 546/1992, infatti, non è ammessa la prova testimoniale. E' inoltre possibile che la controversia sull'entità del canone da corrispondere sia portata anche all'esame del giudice ordinario. In tale eventualità, la coesistenza di un procedimento tributario e di un processo ordinario potrebbe condurre a esiti divergenti.