lampo

Membro Attivo
Professionista
Contratto 3+2 intestato a due amiche. Trascorso un anno dall'inizio della locazione una delle due invia disdetta anticipata.
L'inquilina che rimane all'interno dell'appartamento è obbligata a pagare il totale del canone di locazione giusto?
se trovano una ragazza che la sostituisce il locatore può opporsi a questo cambio intestazione?
 

arianna26

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Proprietario Casa
Contratto 3+2 intestato a due amiche. Trascorso un anno dall'inizio della locazione una delle due invia disdetta anticipata.
L'inquilina che rimane all'interno dell'appartamento è obbligata a pagare il totale del canone di locazione giusto?
se trovano una ragazza che la sostituisce il locatore può opporsi a questo cambio intestazione?

può opporsi ma le conviene? se l'inquilina rimasta divideva l'appartamento probabilmente era perchè non poteva permettersi l'intero canone. dunque potrebbe smettere di pagare. io favorirei in ogni modo un nuovo ingresso.
 

lampo

Membro Attivo
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condivido, arianna26. Ovviamente dovrà fare le sue opportune verifiche sulla serietà della nuova inquilina ma mi sembra una sciocchezza rifiutarsi a priori. E poi effettivamente la ragazza rimasta sola non potrà permettersi il canone intero!
 

mapeit

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Contratto 3+2 intestato a due amiche. Trascorso un anno dall'inizio della locazione una delle due invia disdetta anticipata.
L'inquilina che rimane all'interno dell'appartamento è obbligata a pagare il totale del canone di locazione giusto?
se trovano una ragazza che la sostituisce il locatore può opporsi a questo cambio intestazione?

Dipende da come è stato redatto il contratto. Se questo prevede la responsabilità in solido per le mensilità rimanenti in caso di recesso di uno solo dei conduttori oppure no.
Ad esempio, nei contratti "concordati" per studenti, è inserita la seguente clausola: "Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione".
In questo caso chi recede è responsabile in solido solo per i periodi pregressi, vale a dire quelli precedenti al momento di validità del recesso.
Per quanto riguarda la seconda domanda concordo invece con quanto scritto da maidealista.
 

lampo

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Professionista
grazie mapeit della tua risposta. Quindi se nel contratto non è inserita la clausala che hai citato significa che i conduttori non sono obbligati in solido?
 

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