effemme8

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rispondo con un sito RESO OPERATIVO dall'ultimo governo : https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/Alloggiati/

completo ( dopo 2 minuti) che per la prima registrazione ho dovuto "presentarmi/registrarmi" mandando una mail a questura.anticrimine.alloggiati.rm@poliziadistato.it - dopo tutte le verifiche, mi hanno abilitato al servizio telematico

chi non lo fa.....può essere un collaboratore (e non della polizia) ....quindi ATTENZIONE !!!

gli stessi dati vengono "quadrati" con quanto segnalato sul sito ISTAT....da dove i comuni possono "prevedere" gli incassi con la "tassa sui turisti" (ormai siamo nell'ingranaggio....l'importante è anche guadagnarci)
 

maidealista

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chi non lo fa.....può essere un collaboratore (e non della polizia)
Tu stai parlando delle aziende e non della locazione di un privato...
Dal sito da te indicato :
In tale direzione è proprio l’informatizzazione dell’invio delle così dette “Schedine Alloggiati”, infatti, in base all’art. 109 del T.U.L.P.S., gli esercenti delle strutture ricettive hanno l’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell’ arrivo delle persone alloggiate tramite la compilazione cartacea di un modulo prestampato
 

effemme8

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IO sono un privato (senza P.IVA) : comunicazione obbligatoria !!!

ed anche altri piccoli proprietari (ne conosco veramente pochi che posseggono/gestiscono più di una casa_vacanza)

...poi, nel caso non c'è multa (e non mi interessa saperlo)....ma se l'ospite risulta un t******sta.... passi guai "con il penale".... per concorso.... (almeno quest'ultima parte è quanto "un parente...che ci lavora"...mi ha detto che si rischia....e non POCO-facilmente)

riferimento "a caso" : http://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo-6-37-32623-1.htm
 

Jrogin

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Sinceramente concordo con maidealista nel senso che per i periodi inferiori al mese un privato che cede il suo immobile non è tenuto a fare la comunicazione cessione fabbricati a meno che l'occupante sia un extracomunitario.
Esisteva invece l'obbligo (anche se la cosa era dibattuta) se nellla locazione era intervenuto un intermediario. In questo caso questi era tenuto a a fare la comunicazione anche per periodi inferiori al mese.
Successivamente grazie all'Art. 2 del decreto legge 79 del 20 giugno 2012 non occorre fare più la comunicazione per le cessioni relative ai contatti registrati presso l'Agenzia delle Entrate a meno che non ci siano extracomunitari.

La mia esperienza diretta di questa estate è che fino a giugno luglio facevo la comunicazione cessione fabbricati anche per periodi inferiori al mese, poi la PS NON ha più accettato di ritirare le suddette comunicazioni.
Per scrupolo l'ultima volta mi sono fatto dichiarare e firmare da loro che si rifiutavano di ritirare la comunicazione cessione fabbricati.
Naturalmente tutto ciò perchè sono un agente immobiliare.
Fossi stato un privato non avrei avuto necessità.
Per completezza allego l'art 2 del decreto di giugno:

Art. 2 del decreto legge 79 del 20 giugno 2012 Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

effemme8

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...ma io SONO PIENAMENTE D'ACCORDO con voi su "cessione di fabbricato" : nemmeno 5 anni fa esisteva (per chi ospitava "turisti" in "strutture turistiche per casa-vacanze" regolarmente censite ....e gestite da Privati)

ma io non ho MAI FATTO RIFERIMENTO a tale pratica (documento per la cessione di fabbricato) : la documentazione a cui faccio riferimento (ora diventata operativa solo tramite internet.....ecco perchè NON ACCETTANO PIU' cartacei...a meno che, la prefettura centrale non ha problemi..e lo comunica alle singole unità di PS) riguarda la comunicazione OSPITI che comunque bisogna effettuare e NON RIGUARDA LA CESSIONE DI FABBRICATI ma la comunicazione che "si ospitano persone NON RESIDENTI NORMALMENTE in quell'unità abitativa" ...lo scopo era anti-terrorismo.....(tanto che è molto dubbio se si deve applicare anche a "parenti in vista ma che resiedono fuori Italia....in particolae fuori dalla UE"

che altro dirvi ?

a Roma e Viterbo, la comunicazione è obbligatoria : prima cartacea, ora in formato elettronico.
il modulo che ho mandato alla Prefettora è eslicito : appartamento uso vacanze/turstico con licenza amministrativa...."non imprenditoriale" (senza P.IVA)

io però "direttamente" conosco la procedura (e legislazione) casa_vacanze "in forma non imprenditoriale" ... per i B&B (in forma non_imprenditoriale) non ne sono sicuro .....ma quando sono stato ospitato presso famiglie con B&B ho SEMPRE riempito la schedina_cartacea (segnaletica) per la Polizia.

se a voi risulta il contrario....mandate riferimenti di legge....ma, PER FAVORE, che non parlino di CESSIONE DI FABBRICATO (se ospito una persona nella MIA CasaVacanza, che può rimanere mia prima abitazione perchè non c'è trasferimento di residenza, a un turista "tedesco" o "canadese" o "ruandese".)... NON C'E' MAI STATO BISOGNO
 

effemme8

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E chi ha parlato di "vigili urbani"....quelli sono per "pratiche amministrative", non per pratiche leggi che riguardano la sicurezza...
 

maidealista

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"direttamente" conosco la procedura (e legislazione) casa_vacanze "in forma non imprenditoriale"
....che è diversa dalla locazione turistica :
LE CASE VACANZA E GLI APPARTAMENTI AD AFFITTO TURISTICO
IN FORMA IMPRENDITORIALE
Secondo la legge quadro sul turismo sono Case e Appartamenti per Vacanze "gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi".
Le "Case e Appartamenti per Vacanze" differiscono dagli affittacamere in quanto l'attività viene svolta unicamente a livello imprenditoriale e bisogna ottenere l'autorizzazione da parte del comune, nonchè comunicare il listino prezzi alle autorità competenti e pubblicarlo nelle liste di riferimento come per gli alberghi. Vi è inoltre il vincolo dell'affitto massimo di tre mesi e dell'assenza di servizi centralizzati.
IN FORMA NON IMPRENDITORIALE
Vi sono anche le Case Vacanza e gli appartamenti in Affitto Turistico gestiti in forma NON IMPRENDITORIALE da privati (che hanno meno di tre unità nello stesso comune) offerti ai turisti, anche per pochi giorni; il cosiddetto SHORT LETS. Per questa tipologia ricettiva non esistono pressochè normative specifiche anche se la diffusione e la potenzialità del fenomeno sono notevoli. Basti pensare alla diffusione delle seconde case nei luoghi di villeggiatura o agli appartamenti tenuti sfitti nelle grandi città.

Leggi Case Vacanza Appartamenti uso Turistico
:daccordo:
 

effemme8

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dovrei dire " e beato te !"

quella pagina non è aggiornata almeno dal 2006 (nel 2007 bastava un'autocertificazione per aprire una casa-vacanza....e potevi anche dire 5 persone a dormire per 30mq )

da allora, almeno su Roma, la legislazione è cambiata nel 20008, nel 2009, nel 2011 e nel 2012

diciamo che la legislazione c'è e c'era anche allora...solamente che cercano di tenerla NASCOSTA

dovresti cercare LOCAZIONE AD USO TURISTICO DI UNITA' AMMOBILIATE ( che è la locazione ad uso/affitto turistico di appartamenti per un periodo da 3 notti a 3/6 mesi ...naturlamente se passi i 30gg consecutivi...la legislazione la trovi OVUNQUE) IN FORMA NON IMPRENDITORIALE

le principali novità (e non )sono (oltre ad una serie di accorgimenti che ti avvicinano all'arredamento-hotel) :

> max 2 unita gestibili
> sotto i 29gg consecutivi/anno non devi registrare nulla...e quinidi "ricordarti di metterlo nel tuo 730 l'anno seguente"..
> spese detraibili (se concorrono al "business" ) come se fosse un lavoro a progetto con delle spese
> notifica all'ISTAT obbligatoria (con forte multa)
> notifica alla polizia obbligatoria (senza multa....ma passibile di controlli/accertamenti se ci sono problemi di sicurezza)
> rispetto delle condizioni emanate/modificate ANNUALMENTE dalla provincia (ora regione) riguardo la categoria di assegnazione

1 sgarra 1 punto....e la polizia municipale (l'unica che può fare accertamenti e multare) ti piomba con una multa da 200€ a 14000€
 

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