A Bologna per le forme non imprenditoriali come la tua (
Altre tipologie ricettive: Appartamenti ammobiliati per uso turistico) la SCIA corrisponde alla
“Comunicazione di locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico” che trovi sul sito IPERBOLE del Comune seguendo il percorso:
www.comune.bologna.it/impresa / ospitalità / Altre tipologie ricettive / Modulistica ospitalità / Altre tipologie ricettive (non imprenditoriali / Comunicazione di locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico.
Tale comunicazione va inviata tramite PEC al SUAP di Bologna, il quale ti fornirà in seguito un numero di protocollo che ti servirà per registrarti sul sito della Questura per segnalare le presenze degli ospiti e sul sito del Comune per versare, unicamente in via telematica, l’imposta di soggiorno. Se utilizzi solo Airbnb e non altre piattaforme digitali, a Bologna è lo stesso portale Airbnb a incassare l’imposta di soggiorno dal guest e a riversarla al Comune: ciò non ti esenta comunque dalla presentazione della dichiarazione trimestrale in cui dovrai solo indicare l’importo a zero all’ufficio che gestisce l’imposta di soggiorno accreditandoti sul portale web del Comune.
Inoltre sei tenuta a comunicare alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti a fini statistici (art.13, co.4 della legge regionale Emilia-Romagna n°16 del 28 luglio 2004), come riportato sul sito del Comune.
Le strutture ricettive – di qualunque tipo - devono rispettare la norma regolatrice (art.109 TULPS) comunicando le presenze delle persone alloggiate comunitari o extracomunitarie con il servizio “Alloggiati web” nel caso di locazioni di appartamenti per un periodo non superiore a 30 giorni: per accreditarti al sistema informatico, pertanto, a Bologna dovrai allegare non la SCIA (come richiedono altri Comuni sia per le forme imprenditoriali che per quelle non imprenditoriali), ma la
“Comunicazione di locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico”.
Per locazioni turistiche di durata superiori a 30 giorni scatta invece l’obbligo di registrazione dei contratti soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso (30 giorni), e, in tal caso, l’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. è assorbito, come sempre, dalla registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, escluse, quindi, le locazioni che, pur nell’obbligo (durata superiore a 30 giorni), non vengono registrate, evento che fa ricadere la fattispecie nell’obbligo di comunicare la cessione all’autorità di P.S., e i contratti stipulati con soggetti extraUE o apolidi per i quali permane sempre l’obbligo di comunicazione a mezzo modello
“Comunicazione di ospitalità”.
In senso conforme, si veda la parte finale della circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n°4023 del 26 giugno 2015:
“L’interpretazione cennata pare l’unica in armonia con un orientamento che intende comunque assicurare all’Autorità di p.s. la notizia sulle variazioni di alloggio delle persone (per le finalità anzidette), tramite il regime di cui all’art.109 TULPS, quanto ai soggiorni brevi, e tramite quello delle “cessioni di fabbricati” di cui all’art.12 del D.L. n.59/1978, convertito dalla legge n.191/1978 e successive modifiche, quanto ai soggiorni di lunga durata.
Tale ultima disposizione prevede infatti l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di p.s. nei casi di cessione della proprietà o di concessione in godimento esclusivo di fabbricati o di porzioni di essi indipendentemente dal titolo giuridico dell’uso, purché esso sia esclusivo e protratto per un tempo superiore al mese.
Il regime previsto per le “cessioni di fabbricati” è pertanto applicabile, in luogo di quello previsto dall’art.109 TULPS, tutte le volte che l’alloggio assuma carattere “abitativo”, in quanto di durata superiore al mese e sulla base di un titolo che conferisca all’utilizzatore le facoltà di uso e godimento esclusivo del bene tipiche del proprietario, dell’usufruttuario, del locatore ecc., e non invece allorché l’alloggio presenti i connotati del soggiorno temporaneo in un esercizio pubblico ricettivo”.