ART.90 pubblica utilità espropriazione (riportato integralmente )
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti
hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del
((Ministro dello sviluppo economico)), ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, puo' esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
L'articolo pare consentire l' esproprio subordinatamente al primo comma : vedi
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01325dla.htm
e , 2 comma, alla corretta ed avvenuta emanazione del decreto del MdS
Se rispettate queste condizioni , che dire :
Dura lex, sed lex