Sul terrazzo condominiale è stato installato un ripetitore telefonico, il cui gestore versa al condominio una cifra annuale, che viene messa nel fondo cassa condominiale (in quote proporzionali ai millesimi di proprietà), utilizzata in primis per coprire, in tutto o in parte, le spese per lavori straordinari e, per l'eventuale parte residua, per ridurre proporzionalmente le quote individuali delle spese ordinarie.
Ciò che mi chiedo è se il conduttore dovrà pagare per intero la sua parte di spese ordinarie o se obbligatoriamente deve beneficiare della riduzione dovuta alla quota di rendita.
Faccio un esempio di un condòmino-locatore coi dati del 2017, facendo conto, per semplificare, che le spese ordinarie siano tutte a carico del conduttore. La quota di spese ordinarie è stata di euro 539,24, ma il condòmino, beneficiando della quota di rendita di euro 43,36, ha pagato 495,88 euro: l'importo delle spese da addebitare al conduttore sarà di 539,24 euro o di 495,88 euro?
Io ritengo corretta la prima ipotesi (539,24), in quanto, a mio avviso, il conduttore non dovrebbe beneficiare di una rendita del condominio e, quindi, del locatore, a cui è estraneo e che non è ricompresa nel contratto (lo stesso ragionamento dovrebbe valere, per esempio, nel caso di affitto dell'abitazione dell'ex portiere).
Ciò che mi chiedo è se il conduttore dovrà pagare per intero la sua parte di spese ordinarie o se obbligatoriamente deve beneficiare della riduzione dovuta alla quota di rendita.
Faccio un esempio di un condòmino-locatore coi dati del 2017, facendo conto, per semplificare, che le spese ordinarie siano tutte a carico del conduttore. La quota di spese ordinarie è stata di euro 539,24, ma il condòmino, beneficiando della quota di rendita di euro 43,36, ha pagato 495,88 euro: l'importo delle spese da addebitare al conduttore sarà di 539,24 euro o di 495,88 euro?
Io ritengo corretta la prima ipotesi (539,24), in quanto, a mio avviso, il conduttore non dovrebbe beneficiare di una rendita del condominio e, quindi, del locatore, a cui è estraneo e che non è ricompresa nel contratto (lo stesso ragionamento dovrebbe valere, per esempio, nel caso di affitto dell'abitazione dell'ex portiere).