Secondo la sentenza del
Tribunale di Roma n. 6769 depositata in data 13 Marzo 2018, l'attività di affittacamere – B&B all'interno del condominio, può essere vietata soltanto in presenza di una clausola ad hoc del regolamento; il regolamento per essere valido anche nei confronti di terzi, ossia dei successivi acquirenti degli immobili, deve essere trascritto nei registri immobiliari.
Ho trovato questa informazione, leggendo la seguente consulenza giuridica on line:
E' lecita in assenza di divieti previsti dal regolamento condominiale di origine contrattuale.
www.avvocatogratis.it
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 20 novembre 2014 n. 24707, l'attività di affittacamere è permessa anche in presenza di un regolamento condominiale che vieti di destinare gli appartamenti ad uso differente da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato.
In passato la giurisprudenza della Cassazione è stata ondivaga: ad esempio la sentenza del 7 gennaio 2016 n. 109 in base alla quale se il regolamento di condominio vieta destinazioni d'uso differenti da quella abitativa, non è possibile procedere con attività commerciali occasionali e non.
Nella seguente pagina web, è possibile ripercorrere il percorso giurisprudenziale della materia del B&B all'interno del condominio.
Ammissibilità del B&B regolamento condominiale. La cassazione nel 2016 ha vietato l'attività di Bed and Breakfast in quanto la stessa presuppone un cambio della destinazione d'uso, non permesso dal regolamento condominiale.
www.legaleconsulenza.it
Saluti