key

Membro Assiduo
Professionista
Per i contratti di locazione NON abitativi la sentenza 362 della Corte Costituzionale del 2000 conferma che la NON percezione dei canoni di locazione da parte del locatore NON lo esenta dal pagamento delle imposte sul percepito,in quanto è colpevole di NON aver SUBITO utilizzato gli strumenti di legge:art 1454,art 1456.....antecedenti la sentenza di convalida di sfratto,che segue gli stessi,ma non ha effetto retroattivo all'inizio della morosità.
Per l'abitativo la sentenza di convalida è retroattiva all'inizio morosità.

Bene ma inserendo nel contratto la clausola risolutiva espressa(art.1456 cc)quando il mancato pagamento degli obblighi contrattuali supera il corrispettivo di 2 mensilità,BASTA per l'efficacia risolutiva sul contratto stesso?
Almeno ai fini fiscali?
Poi segue lo sfratto per morosità......etc.
Ma qui il punto è tutelarci dalle pretese fiscali.

Oppure l'art.1456 è nella pratica inefficace rispetto all'art.1454?

Ossia anche se il 1456 cc è espresso nel contratto di locazione,va comunque inviata,via PEC(parliamo di NON abitativo,quindi conduttori società,e la PEC pubblica è obbligatoria dal 2011 anche per le ditte individuali)la diffida ad adempiere ,entro un tempo determinato,es.15 giorni,agli obblighi contrattuali,pena la immediata risoluzione del contratto?
Segue sfratto per morosità....
Quindi la sola esistenza della lettera di diffida 1454cc,ha valore ai fini fiscali per bloccare,il giorno stesso dell'invio/ricezione ,la percepibilità del reddito da locazione?
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
BEN PENSATA!
mi sembra un'idea ineccepibile, l'approfondirò. Il fatto di utilizzare la PEC come documento certo di inadempienza e di certezza di inizio procedura sfratto, riusciamo ad avere una data certa di inadempienza.
Auspichiamo un legale di deridere la questione.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Ripeto è una questione molto fine :
-a mio avviso la sola clausola risolutiva espressa,1456 c.c.,espressa nel contratto è clausola risolutiva sostanziale del contratto in caso l'inadempimento sia congruo(equivalente del corrispettivo di 2 mensilità),SENZA necessita di invio di diffida per inadempimento via PEC.
La risoluzione del contratto automatica(1456) o per diffida(1454) è valida ai fini fiscali per interrompere le percepibilità del reddito.
In caso di controversie con il fisco,in quanto è ovvio che si dichiari SOLO il reddito da locazione effettivamente percepito,quale dei due articoli è inoppugnabile da parte dell'Agenzia delle Entrate:
-1456-espresso nel contratto
-1454-diffida viaPEC con termine di 15 giorni per adempimento.

La PEC è ormai un obbligo di legge quindi va espressa nei contratti di locazione.

Se non è menzionata,ugualmente si può utilizzare la PEC PUBBLICA della SOCIETA.
SE LO STATO HA ISTITUITO QUESTO OBBLIGO PER TUTTI I DETENTORI DI P.IVA,PERCHE'NON UTILIZZARLO PER TUTTO
ANCHE GLI ATTI ESECUTIVI?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto