Svariate possono essere le conseguenze in funzione di quando viene contestata l'irregolarità.
Intanto che il locatario ti chieda i danni...poi non si escludono altre problematiche con enti/uffici preposti.
Perdonerai...ma mi limito ad esporre i fatti senza assumermi gratuitamente l'onere di produrre specificatamente i riferimenti normativi.
Quelli chiedili pagando consulenza.
Risvolti civilistici:
1) Se metto a conoscenza l'inquilino che l'immobile è privo di agibilità, e lo accetta, indicandolo nel contratto, lo stesso non può invocare eventuali danni ed è tenuto a pagare l'affitto.
2) Se non metto a conoscenza l'inquilino che l'immobile è privo di agibilità e lo stesso lo contesti in futuro, può scegliere di:
a) smettere di pagare e, se del caso, può chiedere danni (asma, vestiti rovinati dalla muffa, ecc.). Dovrebbe però abbandonare l'immobile;
b) permanere nell'immobile, e, se del caso, può chiedere danni (asma, vestiti rovinati dalla muffa, ecc.), ma deve continuare a pagare l'affitto.
Per i risvolti concernenti invece il potere inibitivo di utilizzo da parte della P.A. di una unità immobiliare privo di agibilità (non è più reato e neanche una violazione amministrativa), come nel mio caso, anche se l'utilizzo viene fatto da me proprietrio, si deve fare riferimento, unicamente, all'art. 26 del D.P.R. 380/2001 (DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA') ovvero:
"""
1. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. """
Dove l'art. 222 recita:
""""
Il podesta' (ora Sindaco), sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, puo' dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero."""""
Il vero problema non è la locazione (basta trovare un inquilino chi sia diposto ad accettare l'immobile per come è (magari perchè risparmia e si adatta).
Il problema serio è l'art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Ci sono comunque migliaia di monolocali piccoli nei centri storici delle città italiane, alcuni "ex cantine condonate e non agibili per mancanza delle dimensioni minime, altri con dimensioni, comunque inferiori al minimo, ma costruiti prima del 1934 che sono stati sempre abitati.
I comuni, in base a questo articolo del 1934, dovrebbero evacuare parte dei centri storici più popolari.
Non accade, di solito, ma il rischio c'è e, tradotto, significa "non puoi farci quello che vorresti".