Avvocato Luigi Polidoro

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Sono andato a leggere l'articolo da te citato che, purtroppo, come spesso accade, commenta in malo modo la sentenza della Corte di Cassazione.
Nella fattispecie non si discuteva se il comproprietario dissenziente avesse diritto, oppure no, alla propria quota parte di canone, bensì ci si interrogava sul potere del compropietario dissenziente, che non aveva sottoscritto il contratto di locazione, di agire DIRETTAMENTE contro il conduttore per ottenere la propria parte di canone.
La Cassazione si interrogava sulla qualificazione giuridica del rapporto (mandato o gestione di affari altrui) e, avendo prescelto la soluzione della gestione di affari altrui, individuava nella richiesta di pagamento del canone, un atto comportante implicita ratifica dell'operato del comproprietario locatore.
 

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