pellizzoni giuseppe

Membro Attivo
Proprietario Casa
buona sera a tutti, sto per far sottoscrivere un contratto di locazione nel quale figurano la madre4/12 ( in clinica ) 3 figlie1/4 ciascuna e 1 figlio 1/4 come locatori , mentre vi è una coppia come conduttori. la madre con le tre figlie per coprire le spese della clinica e non pagare spese condominiali in quanto l'appartamento è attualmente sfitto hanno deciso di locare lo stesso mentre il figlio si oppone . Ora, senza la firma del figlio il contratto è valido o può essere impugnabile ? considerando che sono più di tre proprietari la cedolare secca è applicabile o no ? grazie dell'aiuto
 

pellizzoni giuseppe

Membro Attivo
Proprietario Casa
morale , senza l'approvazione totale dei 12/12 non si può affittare? ma per usufruire della cedolare secca l'Age accetta solo il modello Siria come si può fare un contratto con cedolare senza Siria ?
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Va bene anche il mod 69. Lo scarichi da Internet o lo prendi all'Agenzia delle Entrate. C'è da barrare la casella apposita per l'opzione cedolare. Tra l'altro i diversi proprietari potranno scegliere ciascuno per sè chi la vuole e chi no.

A me dalla sentenza par proprio di aver capito che si può affittare anche se non c'è l'unanimità
"...di fatto ammettendo che uno dei comproprietari può stipulare il contratto..."
... se chi era dissenziente vuole la sua quota deve ratificare l'operato fatto dall'altro...
 

pellizzoni giuseppe

Membro Attivo
Proprietario Casa
ok . avevo letto male . Per quanto riguarda l'opzione della cedolare secca anche per l'anno prossimo si deve sempre presentare il mod. 69 ? e quanto tempo prima o dopo lo si deve presentare ? grazie 1000
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Il termine per la registrazione dei contratti di locazione è di 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).

Ricordarsi di fare, prima della registrazione con cedolare secca, la comunicazione all'inquilino, fatta con raccomandata che deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
La comunicazione non è necessaria per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone.

Una volta optato per la cedolare, l'anno dopo non c'è da far nulla. Servirà un'altra raccomandata se si decide di passare al regime normale e a quel punto un nuovo mod 69
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Buonasera a tutti, confermo che la locazione può essere stipulata anche se uno dei comproprietari non è d'accordo a firmare. Naturalmente il comproprietario dissenziente avrà comunque diritto alla quota parte del canone di locazione.
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Anche se non ratifica ed è contrario alla stipula, il comproprietario dissenziente ha sempre e comunque il diritto di percepire la propria quota parte di canone.
Il dissenso non fa perdere il diritto ai frutti derivanti dallo sfruttamento del proprio bene.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto