mauri75

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
salve, ho affittato uno spazio commerciale ad una società di persone tipo srl.
In caso di fallimento come sono tutelato in caso di inadempimento del contratto di locazione?
 
J

JERRY48

Ospite
Qualunque soggetto sia creditore di un imprenditore fallito ha diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento, così da poter concorrere, insieme agli altri creditori insinuati, per ottenere il soddisfacimento del proprio credito nell'ambito del fallimento.
Se il credito è assistito da un privilegio (come ad esempio il pegno o l’ipoteca) ha diritto ad essere soddisfatto con precedenza sugli altri creditori non privilegiati; se invece non è assistito da privilegio si dice creditore "chirografario", il cui credito può essere soddisfatto solo e nella misura in cui vi sia un residuo dell'attivo fallimentare dopo il soddisfacimento dei creditori privilegiati.
Con la domanda di ammissione al passivo, quindi, il creditore presenta agli organi del fallimento la propria domanda di insinuazione al passivo, ovvero di essere incluso nel novero dei creditori che concorreranno alla distribuzione dell'attivo del fallimento.

Pertanto Buona cosa:
http://www.laleggepertutti.it/33410...one-per-difendersi-dallinquilino-che-non-paga
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ho affittato uno spazio commerciale ad una società di persone tipo srl
E' il caso di precisare che una s.r.l. non è una società di persone, ma di capitali.
Dunque la società ha un suo patrimonio, che è del tutto separato da quello dei soci, che hanno la responsabilità limitata alle quote che hanno conferito nella società.
Tenendo presente che potrebbe trattarsi anche della s.r.l. "semplificata", ex art. 2463-bis c.c. e che in questo caso l'ammontare del capitale sociale potrebbe essere anche di un solo euro. :)
 

key

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Professionista
Beh ,ma i nuovi requisiti dimensionale per essere ammessi alla procedura fallimentale sono pesanti.......
 
J

JERRY48

Ospite
E' il caso di precisare che una s.r.l. non è una società di persone, ma di capitali.


Qualunque soggetto sia creditore di un imprenditore fallito ha diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento,

Sempre di fallimento si tratta.
Anche una S.p.A. può fallire e ci sono sempre i creditori privilegiati e non.
Ipotecari, impiegati e operai, fornitori, locatori capannoni e collaboratori esterni, quali agenti rappresentanti e trasportatori.
 

mauri75

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Grazie a tutti per le risposte (e correzioni) alla mia domanda.
Mi rimane un dubbio: non avendo posizione priviligiata sul credito come funziona la fila dei creditori? chi prima arriva...
E per un nuovo contratto di locazione uso commerciale, sempre in favore di una srl come posso tutelare al massimo il mio canone nel contratto?
 

key

Membro Assiduo
Professionista
vedi DLgs 12 Sttembre 2007 n169(c.d.correttivo)
Beh con questi requisiti dimensionali una società che può permettersi di fallire può permettersi di farti una fideiussione a prima richiesta pure da 250000 Euro...
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Beh ,ma i nuovi requisiti dimensionale per essere ammessi alla procedura fallimentale sono pesanti.
Infatti. Se non sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti, l'impresa non è assoggettata al fallimento.
E se la procedura concorsuale è preclusa, non rimane che l’azione di recupero individuale ex art. 474 e ss. c.p.c.
Ove dovesse mancare un sufficiente patrimonio in capo all’impresa insolvente, a meno di rari casi in cui il creditore è a conoscenza dell’esistenza di crediti aggredibili, non vi sono molte speranze di poter recuperare il proprio credito.
 
J

JERRY48

Ospite
Mi rimane un dubbio: non avendo posizione priviligiata sul credito come funziona la fila dei creditori? chi prima arriva...

No assolutamente, dopo aver fatto al curatore fallimentare richiesta di inserimento tra i creditori, si è soddisfatti dopo i privilegiati e a seconda del residuo.
Ecco perchè, ti ho consigliato, se riesci, una fidejiussione.
Art.63 Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
 

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