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Membro Assiduo
Professionista
Locazione commerciale .

Accesso del locatore al locale commerciale per ispezione.

E'lecita una clausola nel contratto di locazione che prevede il mantenimento da parte locatrice delle chiavi del locale ai fini di accesso al locale stesso?
 
J

JERRY48

Ospite
Il locatore non può, senza congruo preavviso, pretendere di avere accesso al locale
dato in locazione, per esempio per constatarvi un danno o per far visitare i locali a un possibile nuovo inquilino.
Tanto meno tenersi una copia delle chiavi. Incorrerebbe in violazione di domicilio.
In caso di violazione di domicilio la legge prevede una pena pecuniaria o una pena detentiva sino a tre anni.
Senza l'esplicita autorizzazione oppure il rispettivo contratto, il locatore non è autorizzato a conservare le chiavi dell'appartamento o un passepartout.
Pertanto se le parti sono d'accordo, la clausola può essere inserita nel contratto e considerata non vessatoria.
 

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Membro Assiduo
Professionista
Perfetto!
Un passepartout
Come negli hotel
Come posso scrivere questa clausola non vessatoria?
Obiettivo,comune oggigiorno a tutti i locatori.
In caso di sfratto e contemporanea irreperibilita'del locatore,vedi piccolo imprenditore o societa unipersonale
il locatore deve attendere forse anni per entrare nel locale commerciale,che non rappresenta il domicilio del conduttore,essendo un immobile strumentale.
Conservando per clausola contrattuale le chiavi di accesso al locale,ed assumendosene la responsabilita'per tale accesso,puo almeno constatarne lo stato d uso ed eseguire riparazioni pertinenti al locatore,senza la necessita'di attendere la forza pubblica per l accesso forzoso.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Tanto meno tenersi una copia delle chiavi. Incorrerebbe in violazione di domicilio.
Incorrerebbe in quel reato solamente se violasse effettivamente il domicilio. Non con il solo tenersi una copia delle chiavi.
In caso di violazione di domicilio la legge prevede una pena pecuniaria o una pena detentiva sino a tre anni.
Premesso che se il fatto è commesso senza violenza sulle cose e alle persone, e se il colpevole non è palesemente armato, il reato è procedibile solo se vi sia querela della persona offesa, la reclusione prevista per quel delitto può essere sostituita dalla sanzione pecuniaria solamente se il giudice ritiene di determinarla entro il limite di sei mesi.
 
J

JERRY48

Ospite
Incorrerebbe in quel reato solamente se violasse effettivamente il domicilio.
E' chiaro, lampante, ovvio, palese, scontato, evidente, assodato, indiscutibile, inequivocabile.
il reato è procedibile solo se vi sia querela della persona offesa,
La violazione di domicilio è punita penalmente, infatti l'art.614 del c.p. stabilisce che:Chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi,contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto ad escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi clandestinamente o con l'inganno.Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
 

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Membro Assiduo
Professionista
Il problema rimane euna soluzione e'interesse collettivo.
Per questo avevo proposto:
-il conduttore autorizza il locatore all 'accesso forzoso nell'immobile condotto
in causo di sua irreperibilita'per interventi sull'immobile la cui urgenza e'improcastinabile.

O proponete di meglio....
L irreperibilita'del conduttore e'un'ipotesi sempre piu frequente.
Un argine,quale esso sia ,va trovato.
 

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Membro Assiduo
Professionista
Prego proponiamo idee costruttive
Il problema sottoposto e'attualissimo in tempi di crisi.
Soluzioni ,anche alternative?
 

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