@Ducale
L’art.2 del d.m. citato prevede che per le locazioni transitorie brevi debbano applicarsi alcune disposizioni specifiche e differenti rispetto a quelle destinate a regolare le locazioni transitorie lunghe: libertà nella pattuizione del canone e ripartizione oneri accessori e niente prova documentale dell’esigenza transitoria.
Gli accordi locali definiscono le fasce di oscillazione indicando un valore minimo e un valore massimo: è per questa ragione che è necessaria l’acquisizione dell’attestato di rispondenza in cui le organizzazioni sindacali verificano, in base ad alcune dotazioni dell’immobile, i suoi dati catastali, la sua superficie, maggiorazioni e diminuizioni (vedi allegato F), il rispetto dei limiti massimi e minimi di canone, ma nei transitori di durata fino a 30 giorni il contenuto economico, strettamente legato al contenuto normativo, ossia alle regole che con il contratto vengono fissate per disciplinare il rapporto “breve, è libero e, pertanto, non rientra nel campo di operatività dell’assistenza, che deve essere prestata per la determinazione del “canone effettivo”, né in quello dell’attestazione di rispondenza, due figure reciprocamente legate e collegate dal d.m. del 2017.
Riguardo la comunicazione delle presenze, la maggior parte delle Questure e delle Prefetture sono ancora convinte che il regime di cui all’art.109 TULPS, quanto ai soggiorni brevi, sia circoscritto ai soli esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS. Basta vedere il form dei “contatti”, dove si continua a chiedere di indicare il nome e l’ubicazione della propria struttura ricettiva e la normativa allegata al sito si limita al TULPS e al decreto del Ministero dell’Interno del 07/01/2013.
Molte Questure e Prefetture non hanno ancora recepito le indicazioni fornite loro dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno nella circolare del 20/12/2018 ove si chiariva che già la precedente circolare del 26/07/2015 aveva precisato che “all’obbligo in parola soggiace anche la locazione per usi turistici o ALTRI SCOPI di appartamenti (ammobiliati o meno) per periodi di tempo più o meno brevi”.
L’interpretazione del Ministero dell’Interno, tuttavia, non era né una disposizione normativa né una interpretazione autentica che consentisse l’estensione automatica degli obblighi dell’art.109 TULPS a soggetti ulteriori a quelli ivi individuati (le circolari ministeriali sono prive di efficacia vincolante sia per i cittadini che per i giudici e la stessa Amministrazione).
Per risolvere definitivamente la questione, il legislatore ha emanato il DL 113/2018 che va a confermare l’esatta lettura del Ministero dell’Interno, stabilendo che l’articolo in parola si interpreta nel senso che gli obblighi derivanti da esso si applicano ai soggetti che cedono in locazione o in sublocazione immobili con contratti della durata inferiore a 30 giorni (locazione turistica della casa al mare e locazione transitoria per motivi di lavoro, per motivi di cure ecc.).