Riporto il testo dell'art. 19-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113bis (Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) che è stato introdotto con la LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 di Conversione in legge:
“L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.”
Secondo quello che io ho capito, parrebbe che, con questa normativa, il Legislatore abbia voluto estendere, non la cessione di fabbricato (come ampiamente constatato non obbligatoria per affitti inferiori a 30 giorni), ma la comunicazione prevista tramite l'applicativo "Alloggiati web" della Questura, già prevista per le strutture ricettive classiche.
Per utilizzare questo applicativo, è necessario richiedere le credenziali alla Questura competente indicando obbligatoriamente sul modulo di richiesta l'autorizzazione della struttura ricettiva (es. scia o altro) rilasciato dal Comune, oppure la comunicazione di inizio "locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico"
Sul modulodi richiesta però non è indicato gli altri casi possibili, ovvero i contratti transitori con durata attualmente possibile fino ad un massimo di 18 mesi, e quindi anche meno di trenta giorni.
In definitiva dando in locazione il mio appartamento:
- per un periodo inferiore a 30 giorni;
- ad una persona italiana;
- che non lo usa per finalità turistica;
- verrebbe infatti indicato nel contratto, opportunamente previsto (Vgs. allegato "B" al Decreto 16 gennaio 2017), fattispecie di esigenze dei conduttori rientranti negli negli accordi territoriali, nel mio caso presente (es. previsione di trasferimento per motivi di lavoro, contratto di lavoro a termine, necessità di cure o di assistenza, campagna elettorale ecc.);
- dovrò farmi attestare il mio contratto da una organizzazione firmataria dell'accordo, Sunia o Asppi, per esempio, come previsto dal comma 8 dell'art. 2 del Decreto 16 gennaio 2017 (non solo per le agevolazioni fiscali e per la cedolare secca) , ovvero che "Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalita' di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilita', da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali;
secondo me i miei unici adempimenti sarebbero:
- sperare di ottenere le credenziali da parte della Questura, dichiarando nel modulo (non è previsto però un campo) che non sono soggetto ad autorizzazione o a comunicazione al suap Suap, non effettuando locazioni a turisti o vacanzieri;
- redigere un contratto scritto e firmarlo con le modalità sopra descritte;
- ottenere, dietro compenso, l'attestazione da parte di una organizzazione firmataria dell'accordo;
- comunicare alla consegna delle chiavi, tramite Alloggiati web 8se riceverò le credenziali), i dati dell'inquilino;
- dichiarare l'anno succesivo il reddito percepito nei redditi di fabbricati.
E' corretta la mia deduzione?