Salve a tutti.
1. Una legge regionale definisce in questo modo le "case vacanza":
<<Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni>>.
2. La medesima legge prevede, relativamente alle case vacanza, sia la gestione in forma imprenditoriale che la gestione in forma non imprenditoriale. Relativamente a quest'ultima forma, la previsione è la seguente:
<<Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all’allegato X (cioè: fornitura di corrente elettrica, acqua fredda e calda, e riscaldamento nella stagione invernale; manutenzione dell’immobile e degli arredi; pulizia delle unità abitative a cambio di cliente>>.
3. La legge regionale in questione sottopone l'esercizio di una "casa vacanze" all'obbligo della richiesta di autorizzazione al Comune.
Essendo questa la rigida situazione legislativa a livello regionale, la mia domanda è: è possibile, in questa regione, la stipulazione di contratti ad uso turistico (ex art. 1571 c.c.), senza alcuna comunicazione di inizio attività al comune, ma avvalendosi comunque di una promozione pubblicitaria (su siti internet, ed eventualmente su un sito internet ad hoc)? E cosa bisogna fare per impedire una automatica (ed assurda, a mio avviso) riconduzione automatica di qualunque attività di locazione ad uso turistico alla nozione di "casa vacanze" definita in quel modo? Rinunciare all'"obbligo di recapito referente ospiti"?
1. Una legge regionale definisce in questo modo le "case vacanza":
<<Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni>>.
2. La medesima legge prevede, relativamente alle case vacanza, sia la gestione in forma imprenditoriale che la gestione in forma non imprenditoriale. Relativamente a quest'ultima forma, la previsione è la seguente:
<<Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all’allegato X (cioè: fornitura di corrente elettrica, acqua fredda e calda, e riscaldamento nella stagione invernale; manutenzione dell’immobile e degli arredi; pulizia delle unità abitative a cambio di cliente>>.
3. La legge regionale in questione sottopone l'esercizio di una "casa vacanze" all'obbligo della richiesta di autorizzazione al Comune.
Essendo questa la rigida situazione legislativa a livello regionale, la mia domanda è: è possibile, in questa regione, la stipulazione di contratti ad uso turistico (ex art. 1571 c.c.), senza alcuna comunicazione di inizio attività al comune, ma avvalendosi comunque di una promozione pubblicitaria (su siti internet, ed eventualmente su un sito internet ad hoc)? E cosa bisogna fare per impedire una automatica (ed assurda, a mio avviso) riconduzione automatica di qualunque attività di locazione ad uso turistico alla nozione di "casa vacanze" definita in quel modo? Rinunciare all'"obbligo di recapito referente ospiti"?