Il proprietario-locatore ha la facolta' di negare il rinnovo alla prima scadenza (quindi dopo i primi quattro anni oppure dopo i primi tre, a seconda del tipo di contratto), stante l'obbligo di preavviso di sei mesi SE il locatore intenda vendere a terzi l'immobile e non abbia altri immobili ad uso abitativo (oltre, eventualmente, alla propria abitazione).
IN QUESTO CASO al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione da esercitare ex art.38/39 legge 392/78).
Il locatore deve esporre chiaramente uno dei suddetti motivi di disdetta nella comunicazione inviata all'affittuario, e deve adibire l'immobile agli usi per i quali ha esercitato la facolta' di disdetta entro dodici mesi da quanto ne ha riacquistato la disponibilita'.
In caso contrario l'inquilino ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni previste nel contratto disdettato oppure, in alternativa, al risarcimento del danno.
Procedere con notifica mezzo ufficiale giudiziario contenente i seguenti elementi
Dichiarazione della volontà di vendere l’immobile ;
Indicazione del corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro;
Indicazione delle altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa (eventuale presenza di servitù attive e passive, tempi di consegna dell’immobile, esistenza di ipoteche, ecc.);
Invito al conduttore ad esercitare o meno il diritto di prelazione
A questo punto il conduttore, anch’egli a mezzo Ufficiale Giudiziario entro 60 giorni, deve comunicare al locatore se intende esercitare o meno il diritto di prelazione. Se lo esercita e’ preferito ad ogni altro possibile acquirente. Se non lo esercita il locatore e’ libero di vendere a chi vuole (ma al prezzo e alle condizioni in precedenza dichiarate al conduttore).
Cosa succede se il locatore non notifica correttamente l’invito ad esercitare laprelazione (ad esempio non utilizza l’Ufficiale Giudiziario) o vende ad un prezzo inferiore a quello indicato nella prelazione?
Ebbene, il conduttore può riscattare l’immobile dall’acquirente, travolgendo la validità dell’atto di vendita!
IN QUESTO CASO al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione da esercitare ex art.38/39 legge 392/78).
Il locatore deve esporre chiaramente uno dei suddetti motivi di disdetta nella comunicazione inviata all'affittuario, e deve adibire l'immobile agli usi per i quali ha esercitato la facolta' di disdetta entro dodici mesi da quanto ne ha riacquistato la disponibilita'.
In caso contrario l'inquilino ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni previste nel contratto disdettato oppure, in alternativa, al risarcimento del danno.
Procedere con notifica mezzo ufficiale giudiziario contenente i seguenti elementi
Dichiarazione della volontà di vendere l’immobile ;
Indicazione del corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro;
Indicazione delle altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa (eventuale presenza di servitù attive e passive, tempi di consegna dell’immobile, esistenza di ipoteche, ecc.);
Invito al conduttore ad esercitare o meno il diritto di prelazione
A questo punto il conduttore, anch’egli a mezzo Ufficiale Giudiziario entro 60 giorni, deve comunicare al locatore se intende esercitare o meno il diritto di prelazione. Se lo esercita e’ preferito ad ogni altro possibile acquirente. Se non lo esercita il locatore e’ libero di vendere a chi vuole (ma al prezzo e alle condizioni in precedenza dichiarate al conduttore).
Cosa succede se il locatore non notifica correttamente l’invito ad esercitare laprelazione (ad esempio non utilizza l’Ufficiale Giudiziario) o vende ad un prezzo inferiore a quello indicato nella prelazione?
Ebbene, il conduttore può riscattare l’immobile dall’acquirente, travolgendo la validità dell’atto di vendita!