Semplice ricca67 quanti sono intervenuti in quella discussione non erano a conoscenza di:
1) Con la Sentenza n. 1354 del 28.3.2008, il Consiglio di Stato torna sul tema della necessità o meno del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di opere a carattere precario, affermando che la precarietà della costruzione va dedotta dalla funzione assolta dal manufatto e non dalla struttura e dalla qualità dei materiali usati, e comunque non sono da intendersi precarie le costruzioni destinate ad utilità prolungata.
Nel caso esaminato, in accordo con il principio suesposto, è stato ritenuto necessario il rilascio della concessione edilizia per una tettoia in eternit con struttura di pali e legno, realizzata per proteggere un escavatore e finalizzata, pertanto, a soddisfare esigenze perduranti nel tempo, escluso il fatto che l'opera, anche dal punto di vista strutturale e dimensionale, si configurava come struttura necessitante di titolo concessorio;
2) Una struttura di evidente solidità e robustezza, costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni che ne fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo, non può essere considerata un semplice «pergolato», ma una nuova costruzione, la cui realizzazione deve essere autorizzata tramite il permesso di costruire.
Con questa motivazione la IV sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4793 del 2.10.2008, ha giudicato legittimo il diniego opposto da un'amministrazione comunale all'istanza di permesso di costruire in sanatoria per una struttura siffatta, della quale peraltro non era neanche stato specificato l'utilizzo, trattandosi di intervento non assentibile dalla pianificazione urbanistica di dettaglio nella zona;
3) Necessario il permesso di costruire quando sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'edificio.
La sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento. Lo afferma la Corte suprema di Cassazione, con la sentenza 07/09/2011, n. 3326.
La Corte ha rammentato come sono in genere soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 380/2011 (articoli 3 e 10), tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando la trasformazione in via permanente del suolo inedificato.
Sulla base del suesposto principio è stata ritenuta necessitare il permesso di costruire la realizzazione di una pensilina con struttura in ferro e copertura in plexiglas avente superficie di mq 18 circa ed altezza di metri 3. Tale «pensilina» o «tettoia» deve altresì essere distinta dal «pergolato» in quanto la diversità strutturale delle opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile. Sentenza di cassazione 3326/2011;
4) La Cassazione chiarisce la connotazione urbanististica di veranda e la necessità del titolo edilizio.
Con la sentenza n. 42318 del 18/09/2009, la Corte di Cassazione ha affermato, sulla base di consolidata giurisprudenza, che «la realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire» (cfr. Cassazione n. 35011/2007).
Nella fattispecie una tenda collegata alla parete dell'immobile preesistente mediante intelaiatura in acciaio e tamponamenti in materiale plastico (o in vetro) è da qualificarsi quale veranda, che richiede il permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001, e la cui mancanza comporta le sanzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. medesimo.
La corte ha ribadito che in materia edilizia una veranda è da considerarsi in senso tecnico giuridico un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (cfr. Cassazione n. 14329/09). Inoltre per il riconoscimento della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva (cfr. Cassazione n. 22054/2009).
Infine l'opera in oggetto non può neppure essere considerata pertinenza dell'immobile, in quanto ne costituisce un vero e proprio ampliamento, infatti: «non può ricondursi alla nozione di pertinenza urbanistica l'ampliamento di un manufatto, atteso che questo, per la relazione di congiunzione fisica con la struttura principale, costituisce parte integrante di essa quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa per la realizzazione dei bisogni cui è destinato».
Come vedi tali sentenze parlano di requisiti di precarietà e di tettoie, pensilline, verande che hanno l'obbligo di richiedere il permesso di costruire, figuriamoci un locale porta attrezzi ripostiglio che si figura come aumento di cubatura.
Ciao salves