valapril

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti, salto gli apprezzamenti positivi su questo forum molto istruttivo e passo direttamente all'argomento. Tre anni fa acquistavo un appartamento "libero da liti...". Il mese scorso mi è giunto un atto giudiziario da parte di un avvocato che cita me insieme a circa la metà degli altri condomini facendo seguito ad una lite nata per motivi di non rispetto delle distanze dal confine al momento della costruzione del condominio esistente (ora) di fronte al mio. La lite era cominciata negli anni '60.
Non voglio entrare nel merito del contenuto della lite, ma faccio solo questa domanda: alla morte dell'iniziatore della lite, chi eredita la lite : il compratore dell'appartamento oppure gli eredi del de cuius?
Grazie valapril

Aggiunto dopo 57 minuti :

Rileggendo la mia domanda mi è parso poco chiaro un aspetto che ora puntualizzo: la lite non è iniziata tra il mio condominio e l'altro , così come l'avvocato che l'ha riesumata non si è rivolto al condominio, ma ad alcuni singoli condomini, anche perché sin dall'inizio alcuni miei condomini si erano dissociati dalla lite.
Scusate l'aggiunta, ma mi sembrava importante.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
credo che la erediti il proprietario. salva la possibilità di rifarsi sul venditore che ha venduto l'appartamento libero da liti. cosa non vera.
 

raflomb

Membro Assiduo
Innanzitutto mi domando come una lite degli anni 60 sia ad oggi pendente.
Quando parla di lite, afferma che la causa era pendente dagli anni 60?
In queste ipotesi ricorre:
L’applicazione dell’art. 63, comma 2, disp. att. cod. civ.
Le corrette modalità applicative della solidarietà che opera fra il condomino alienante e il condomino acquirente ai sensi dall’art. 63, comma 2, disp. att. cod. civ., sono state individuate in alcune sentenze sia di legittimità che di merito, che è adesso utile ricordare.
Il principio fondamentale seguito dalla giurisprudenza è quello per cui, rispetto ai terzi, il successore a titolo particolare si pone in una situazione di diritto-dovere, in virtù della quale sono trasferiti nella sua persona sia tutti i diritti (di godimento e di disponibilità della cosa), che i terzi devono rispettare, sia tutti gli oneri ob rem e in favore dei terzi, alla cui osservanza il successore non può sottrarsi. Con la conseguenza che l’obbligo dell’acquirente di un’unità condominiale sussiste, in particolare, in relazione alle spese approvate da una delibera precedente all’acquisto dell’unità immobiliare (Cass., sent. n. 2489 del 22 aprile 1982).
Specificamente sul diritto alla rivalsa dell’acquirente, la Cassazione ha affermato, con una sentenza più recente:
che in virtù del principio dell’ambulatorietà passiva, previsto dall’art. 63, comma 2, disp. att. cod. civ., l’acquirente di una unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, in solido con lui, ma non al suo posto, e opera nel rapporto tra il condominio e i soggetti che si succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, non anche nel rapporto tra questi ultimi;
che nel rapporto fra i soggetti che si succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, opera invece il principio generale della personalità delle obbligazioni;
che l’acquirente dell’unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino;
che quindi se, in virtù del principio dell’ambulatorietà passiva di tali obbligazioni, sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, egli ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa (Cass., sent. n. 1956 del 22 febbraio 2000).

Puoi fare la chiamata in causa degli eredi del de cuius in manlevaovvero che in caso di soccombenza siano essi condannati al pagamento.
Oppure può rivalersi a posteriori, fondamentale è che gli eredi del suo dante siano posti a conoscenza fin da ora della vicenda in oggetto.
 

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