In materia di interventi del condomino sul proprio balcone e rispetto del decoro architettonico e del regolamento segnalo ai lettori di propit una recentissima decisione dei giudici di legittimità di piazza Cavour.
Un Condominio aveva citato in giudizio due condomini chiedendone la condanna alla rimozione della struttura in legno da loro apposta sul balcone del proprio appartamento ritenendo che essa pregiudicava il decoro architettonico dell'edificio, caratterizzato da una continuità ininterrotta di balconi ad ogni piano, tale da formare una serie di linee orizzontali parallele, inoltre era vietata dal regolamento condominiale.
I condomini si opposero sostenendo che la struttura consisteva in graticci di poco spessore destinati a sostenere le piante e che il loro balcone affacciava all'interno, su un parcheggio, e non sulla strada.
Il tribunale aveva accolto la domanda ordinando ai due condomini la rimozione della struttura, condannandoli al risarcimento dei danni.
La Corte di Appello viceversa ribaltava integralmente la sentenza di primo grado rigettando le domande proposte dal condominio.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che l'opera eseguita dai condomini, consistente in una grata di sottili asticelle di legno a riquadri molto larghi, visibile ma di ridotte dimensioni, di fattura sobria e con funzione di sostegno delle piante, con integrava una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, comma 2, cod. civ., dal momento che essa non pregiudicava il decoro architettonico dell'edificio, pure caratterizzato dalla continuità ininterrotta di balconi ad ogni piano, formanti una serie di linee orizzontali parallele e marcate dagli elementi verticali in bianco, precisando sul punto che l'estetica di un palazzo può ritenersi compromessa soltanto in presenza di un'apprezzabile alterazione delle linee e delle altre strutture fondamentali del fabbricato, tale da determinare una diminuzione del suo valore.
Nel caso particolare andava inoltre considerato, ai fini di una valutazione complessiva dello stato dei luoghi, che il balcone degli appellanti affacciava sul cortile interno dello stabile adibito a parcheggio dove erano presenti grate di ferro e manufatti in muratura e che altri balconi della medesima facciata erano utilizzati da altri condomini per stendere panni e collocare oggetti.
La Corte aveva escluso che l'opera realizzata rientrasse tra quelle vietate dal regolamento condominiale, sia con riferimento al divieto di infiggere ferri, chiodi e ganci sui muri interni di confine, riguardando esso soltanto i ferri di notevole dimensioni e tenuto conto che tale struttura non risultava comunque appoggiata al muro, che con riguardo al divieto di modificare l'aspetto estetico di balconi, dal momento che la disposizione regolamentare faceva riferimento alla sola apposizione di tende da sole.
Infine il procedimento è approdato in Cassazione che, con sentenza n.15552/2013 della seconda sezione civile, pubblicata il 20 giugno, ha respinto il ricorso del condominio confermando la logicità e correttezza della decisione della Corte di Appello rilevando che le valutazioni del giudice devono basarsi sullo stato dei luoghi in concreto.
Agli amici lettori di propit riportare le loro personali esperienze in materia che certamente non mancheranno.
Un Condominio aveva citato in giudizio due condomini chiedendone la condanna alla rimozione della struttura in legno da loro apposta sul balcone del proprio appartamento ritenendo che essa pregiudicava il decoro architettonico dell'edificio, caratterizzato da una continuità ininterrotta di balconi ad ogni piano, tale da formare una serie di linee orizzontali parallele, inoltre era vietata dal regolamento condominiale.
I condomini si opposero sostenendo che la struttura consisteva in graticci di poco spessore destinati a sostenere le piante e che il loro balcone affacciava all'interno, su un parcheggio, e non sulla strada.
Il tribunale aveva accolto la domanda ordinando ai due condomini la rimozione della struttura, condannandoli al risarcimento dei danni.
La Corte di Appello viceversa ribaltava integralmente la sentenza di primo grado rigettando le domande proposte dal condominio.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che l'opera eseguita dai condomini, consistente in una grata di sottili asticelle di legno a riquadri molto larghi, visibile ma di ridotte dimensioni, di fattura sobria e con funzione di sostegno delle piante, con integrava una innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, comma 2, cod. civ., dal momento che essa non pregiudicava il decoro architettonico dell'edificio, pure caratterizzato dalla continuità ininterrotta di balconi ad ogni piano, formanti una serie di linee orizzontali parallele e marcate dagli elementi verticali in bianco, precisando sul punto che l'estetica di un palazzo può ritenersi compromessa soltanto in presenza di un'apprezzabile alterazione delle linee e delle altre strutture fondamentali del fabbricato, tale da determinare una diminuzione del suo valore.
Nel caso particolare andava inoltre considerato, ai fini di una valutazione complessiva dello stato dei luoghi, che il balcone degli appellanti affacciava sul cortile interno dello stabile adibito a parcheggio dove erano presenti grate di ferro e manufatti in muratura e che altri balconi della medesima facciata erano utilizzati da altri condomini per stendere panni e collocare oggetti.
La Corte aveva escluso che l'opera realizzata rientrasse tra quelle vietate dal regolamento condominiale, sia con riferimento al divieto di infiggere ferri, chiodi e ganci sui muri interni di confine, riguardando esso soltanto i ferri di notevole dimensioni e tenuto conto che tale struttura non risultava comunque appoggiata al muro, che con riguardo al divieto di modificare l'aspetto estetico di balconi, dal momento che la disposizione regolamentare faceva riferimento alla sola apposizione di tende da sole.
Infine il procedimento è approdato in Cassazione che, con sentenza n.15552/2013 della seconda sezione civile, pubblicata il 20 giugno, ha respinto il ricorso del condominio confermando la logicità e correttezza della decisione della Corte di Appello rilevando che le valutazioni del giudice devono basarsi sullo stato dei luoghi in concreto.
Agli amici lettori di propit riportare le loro personali esperienze in materia che certamente non mancheranno.