pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti, ho una figlia che ha fatto richiesta di disoccupazione il 2/11/2012 presso un patronato. Le spettano 8 mesi di disoccupazione, in pratica fino a giugno 2013. Il tizio del patronato mi ha detto che se in questo periodo mia figlia dovesse lavorare saltuariamente, non deve superare i 5 giorni consecutivi di lavoro, pena la decadenza del diritto con relativa sospensione della indennità. Se invece dovesse lavorare per periodi più brevi (da 1 a 5 giorni) anche per più volte nel periodo di 8 mesi, non perderebbe l'indennità, purchè venga comunicato all'INPS volta per volta che si sta lavorando specificando per quanti giorni.
La mia domanda è questa: E' vero ciò che mi ha detto il patronato o non bisogna superare i 5 giorni di lavoro (anche non consecutivi) nel periodo di disoccupazione?
Un sentito ringraziamento a chi mi darà una risposta in merito.
 

pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
Caro Possessore, mia figlia saltuariamente viene chiamata per fare la hostess di congressi, quindi una tantum lavora per 1 giorno o due.
In questi 8 mesi di disoccupazione potrebbe essere chiamata anche una quindicina di volte, per cui vorrei capire se i cinque giorni devono essere consecutivi oppure non bisogna superare 5 giorni di lavoro (anche sommando i giorni una tantum) nel periodo di disoccupazione, oppure si può lavorare una tantum (1 o 2 giorni) anche diverse volte purchè non ci siano 5 giorni consecutivi.
 
U

User_29045

Ospite
"Sospensione dell’indennità (utile per i docenti impegnati nei corsi di recupero estivi o nelle sessioni di esame di verifica del debito)

II pagamento rimane sospeso, per tutto il periodo, quando il disoccupato:
- si trova in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante incapacità lavorativa;
- si rioccupa per un periodo massimo di 5 giorni consecutivi di effettivo lavoro.

Sono da considerare, agli effetti del limite di 5 giornate, come giornate consecutive di lavoro anche quelle inframmezzare da giornate festive, come la domenica ovvero le festività infrasettimanali nazionali, civili e religiose riconosciute; si tenga presente che le giornate festive non sono da computare ai fini del limite di cui si tratta (circolare n. 3-275 Prs del 03.10.1957. punto XI)."



FONTE: Guida all’indennità di disoccupazione ordinaria. Incluso il salva-precari « Associazione Nazionale Orizzonte Docenti

A quanto pare conta la CONSECUTIVITA'.
 
U

User_29045

Ospite
"La Legge 92/2012 ha modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L’indennità viene pagata nel momento dell’occorrenza del periodo di disoccupazione e non l’anno successivo, il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Tuttavia, è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni."

FONTE: Ministero Del Lavoro - Nasce l

23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

FONTE: http://www.cliclavoro.gov.it/inform...reti_Legge/2012/Legge_28_giugno_2012_n.92.pdf
 

pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi, se ho capito bene, negli 8 mesi di disoccupazione spettanti a mia figlia, anche se ad esempio lavora per 30 giorni ma non consecutivi ma per periodi inferiori ai 5 giorni (2 o 3 giorni alla volta) non perderebbe l'indennità. Correggimi se sbaglio. Grazie
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Di solito i lavori saltuari di 1-2 giorni svolti presso fiere come hostess
vengono retribuiti come prestazioni occasionali soggette a ritenute d'acconto e non come lavoro subordinato. Non so se è il caso della figlia di pinomaga, ma in caso positivo non rientrano nei conteggi delle giornate per la cessazione della disoccupazione. Saluti.
 

pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
Si, infatti è proprio così, ogni volta che mia figlia lavora come hostess dalla retribuzione viene detratta la ritenuta d'acconto del 20%. Quindi posso stare tranquillo, in quanto non c'è un vero e proprio contratto di lavoro bensì una prestazione occasionale. Grazie a tutti
 

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